Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso pro rata e costi up front (ABF Collegio di Bologna n. 2530 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto della pensione, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito proporzionale alla vita residua del contratto, ai sensi dell’art. 125-sexies Tub nel testo vigente alla data di sottoscrizione, come interpretato dalla sentenza Lexitor. Gli oneri di natura recurring si rimborsano secondo il criterio proporzionale ratione temporis; i costi di natura up front si riducono secondo il criterio contrattuale adottato per gli interessi corrispettivi. Non rileva, ai fini della legittimazione passiva, la destinazione finale delle commissioni versate a un terzo intermediario. Il procedimento non si sospende in attesa di una pronuncia della CGUE resa in un diverso giudizio.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato nel giugno 2019 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente nell’agosto 2023 in corrispondenza della rata 48 su 120 complessive. Dopo aver proposto invano reclamo, si è rivolta all’ABF chiedendo il rimborso degli oneri non maturati per € 1.330,99 secondo il criterio pro rata temporis, oltre agli interessi legali dal reclamo e alla restituzione di eventuali importi versati in eccedenza.

L’intermediario ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa di una pronuncia della CGUE sull’art. 16 della direttiva 2008/48, su rimessione del Giudice di Pace di Palermo in un analogo giudizio. Nel merito ha eccepito di aver già rimborsato commissioni di gestione e costi di incasso rate non maturati, di non dovere nulla per le commissioni di attivazione in quanto up front e di difettare di legittimazione passiva per i costi di intermediazione versati a un terzo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione. Le Disposizioni ABF non prevedono ipotesi sospensive per casi della specie e non ricorre una litispendenza in senso proprio, poiché il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento unanime dei Collegi territoriali.

Respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva relativa alle commissioni spettanti all’intermediario del credito. Secondo il consolidato orientamento ABF non assume rilevanza la destinazione finale dell’importo pagato dal cliente: il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, dei quali il concedente è a conoscenza ai sensi dell’art. 3, lett. g), dir. 2008/48/CE.

Nel merito il Collegio, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, ha applicato ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 l’originario art. 125-sexies Tub come interpretato dalla sentenza Lexitor (CGUE n. C-383/18 dell’11 settembre 2019) e dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. Ha escluso che il quadro sia mutato per effetto dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, che fa salva l’applicazione delle disposizioni vigenti alla data di sottoscrizione.

Quanto ai criteri, gli oneri recurring si rimborsano secondo il criterio proporzionale ratione temporis, dividendo l’importo di ciascuna voce per il numero complessivo delle rate e moltiplicandolo per le rate residue. Per i costi up front il Collegio ha ritenuto equo il criterio contrattuale adottato per gli interessi corrispettivi.

Il Collegio ha quindi qualificato come up front le commissioni di attivazione e le commissioni a favore dell’intermediario del credito, riferendosi ad attività prodromiche all’erogazione. Le commissioni di gestione e i costi di incasso rate, di natura recurring, erano già stati rimborsati per la parte non maturata. Applicati i criteri e considerato quanto già corrisposto, il Collegio ha determinato in € 863,00 l’importo dovuto, oltre interessi legali dal reclamo, accogliendo solo in parte la domanda di restituzione degli importi in eccedenza per difetto di documentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Tutte le 602 sentenze sull'art. 125-sexies TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *