Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. II n. 38647 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che proponga una mera rivalutazione del compendio probatorio, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, è inammissibile, essendo precluso al giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito. Nei reati plurisoggettivi opera il principio solidaristico, per cui ciascun concorrente risponde anche della frazione di condotta tenuta dai compartecipi, sicché è irrilevante stabilire chi materialmente abbia posto in essere il singolo atto. Nel delitto di rapina il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, a condizione che la condotta si attui impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui. In tema di calunnia non è necessaria una denuncia formale, né le dichiarazioni accusatorie rese nella consapevolezza dell’innocenza del terzo sono scriminate dall’esercizio del diritto di difesa.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 24 marzo 2025, confermava la condanna di primo grado per i reati di violenza privata, danneggiamento, rapina e calunnia, aggravati ai sensi dell’art. 61 n. 1 e n. 2 cod. pen. I fatti si collocano nel contesto di un diverbio per una precedenza stradale, sfociato nell’aggressione verbale e fisica ai danni della persona offesa.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, deducendo la manifesta illogicità e la mancanza di motivazione su tutti i capi di imputazione, l’assenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, l’errata qualificazione del fatto di rapina, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza e il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che i motivi di ricorso sono ripetitivi di quanto già sostenuto in appello e di natura meramente fattuale. Con essi il ricorrente propone una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, poiché si demanderebbe alla Cassazione un’operazione estranea al giudizio di legittimità, quale la reinterpretazione degli elementi di prova già valutati dal giudice di merito, come affermato da Cass., sez. VI, n. 10289 del 2014.

Nel merito, i motivi non si confrontano con la motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto inattendibile la tesi difensiva osservando che le dichiarazioni della persona offesa trovavano riscontro nei familiari della stessa e, soprattutto, nelle dichiarazioni di un teste, la cui versione è risultata perfettamente sovrapponibile.

Quanto all’individuazione di chi fosse alla guida del furgone e di chi si fosse impossessato del telefono cellulare, la Corte ritiene corretta la valutazione di irrilevanza. I due soggetti hanno compiuto tutte le azioni di comune accordo nell’aggressione; nei reati plurisoggettivi opera il principio solidaristico, per cui ciascun imputato risponde anche della frazione di condotta tenuta dai compartecipi.

Sulla qualificazione del fatto come rapina anziché art. 624-bis cod. pen., il reato è stato commesso con violenza alla persona. Il dolo di profitto può consistere in qualsiasi vantaggio, anche non patrimoniale: l’essersi impossessato con violenza del telefono cellulare per impedire alla vittima di chiamare le forze dell’ordine integra il dolo proprio della rapina, come precisato dalle Sezioni Unite n. 41570 del 2023 e da Sez. II n. 37861 del 2023.

Sulla calunnia, non è necessaria una denuncia in senso formale: è sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all’autorità giudiziaria, esponga fatti costituenti reato e li addebiti a persona di cui conosce l’innocenza (Sez. VI n. 12076 del 2020). Le dichiarazioni accusatorie rese nella consapevolezza dell’innocenza del terzo non sono scriminate dall’art. 51 cod. pen.

Infine, i motivi sulle aggravanti sono manifestamente infondati: la Corte di appello ha adeguatamente motivato, valutando il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti come soluzione più idonea ad assicurare l’adeguatezza della pena. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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