Rigetto per dolo omicidiario e legittima difesa esclusa (Cass. pen. Sez. I n. 30358 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio discretivo tra omicidio volontario e omicidio preterintenzionale risiede nell’elemento psicologico: nel secondo la volontà è diretta a percuotere o ferire, con esclusione assoluta della previsione dell’evento morte; nel primo la volontà è di uccidere. La volontà omicidiaria sussiste anche quando l’agente si sia rappresentato l’evento morte come conseguenza altamente probabile della propria condotta e, ciò nonostante, l’abbia posta in essere, essendo sufficiente il dolo eventuale o alternativo. L’accertamento dell’elemento soggettivo è rimesso alla valutazione dei dati oggettivi desumibili dalle concrete modalità della condotta. La legittima difesa non è configurabile quando l’agente abbia volontariamente determinato o affrontato la situazione di pericolo, che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio. L’omesso espletamento dell’interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., benché sollecitato, integra nullità a regime intermedio, sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di assise di appello di Napoli, con sentenza del 05.12.2024, ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Nola, resa il 25.10.2023 all’esito di giudizio abbreviato, con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole di omicidio volontario e di occultamento di cadavere, aggravato dall’aver commesso il fatto per assicurarsi l’impunità del primo reato, e condannato alla pena complessiva di quindici anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile e al pagamento di una provvisionale.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, l’incompatibilità del giudice, la nullità per omesso interrogatorio prima del rito speciale, il travisamento della prova, l’erronea qualificazione del fatto come omicidio volontario anziché preterintenzionale o colposo, l’omesso riconoscimento dell’eccesso colposo nella legittima difesa, la mancata applicazione della continuazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ribadito che l’incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione e che, sul punto, il ricorrente non ha istituito un effettivo confronto con il principio richiamato dalla Corte territoriale. Quanto all’omesso interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., la nullità di ordine generale a regime intermedio non può essere dedotta dopo la scelta del giudizio abbreviato, che opera effetto sanante ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen.
In tema di travisamento della prova, i giudici di legittimità hanno ricordato che la cognizione è circoscritta alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio, rilevante e decisivo, senza alcuna rilettura o reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova. Il controllo sulla motivazione resta limitato alla verifica della compatibilità della decisione con il senso comune, della plausibilità dell’apprezzamento e dell’assenza di manifesta illogicità.
La Corte ha poi escluso la violazione dell’art. 423 cod. proc. pen., sussistendo il potere-dovere dei giudici di appello di procedere alla diversa qualificazione del fatto nel rispetto del contraddittorio. Nel merito, la valutazione della complessiva azione aggressiva è risultata univocamente dimostrativa dell’animus necandi: ledendo dapprima la testa e poi violentemente il torace della vittima e lasciandola morire nel tempo seguito, l’agente ha reso palese di aver messo nel conto e voluto l’evento letale.
Quanto alla legittima difesa, la Corte ha ribadito che la scriminante opera solo quando l’agente è costretto a reagire al pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non quando egli stesso abbia dato ab initio causa alla situazione pericolosa o l’abbia affrontata accettandone il rischio. L’assenza dei presupposti della scriminante impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi.
Infine, la doglianza sulla mancata continuazione è stata ritenuta inammissibile perché non ricollegata a uno specifico motivo di appello. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato confermato, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, in presenza di un’indole violenta e della condotta di occultamento e mistificazione. La censura sull’entità della pena è stata giudicata di natura soltanto ottativa. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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