Accertamento soci di persone: litisconsorzio necessario e nullità del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 26590 del 10.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte sui redditi, l’unitarietà dell’accertamento posto a base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso, da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che costoro prospettino questioni personali. Tutti i soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, con configurabilità di un litisconsorzio necessario originario. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. La remissione al primo giudice può essere evitata, per economia processuale e ragionevole durata, solo in presenza dei presupposti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Fatto

Il contribuente, socio di una società in nome collettivo, era stato attinto per trasparenza da un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2011, fondato sulla non coerenza e congruità della società rispetto agli studi di settore, dopo confronto partecipativo endoprocedimentale.

Il giudice di prossimità accoglieva le ragioni del socio, senza riunire il ricorso della società e del socio con quello presentato dall’altro socio, secondo il litisconsorzio invocato dall’Ufficio. Il collegio di secondo grado rilevava la rilevanza minima dello scostamento e l’età avanzata del titolare, rigettando l’appello erariale. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi; la parte contribuente resta intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 14 e 29 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., per non aver riconosciuto il litisconsorzio tra società di persone e soci. La Corte lo ritiene fondato, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 14815 del 4 giugno 2008: l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio impongono che società e soci siano parti dello stesso procedimento, con litisconsorzio necessario originario.

Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, salva la riunione ex art. 29; il giudizio celebrato senza tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. La Corte richiama sul punto la conforme Cass. n. 7789 del 2016.

Il principio è stato poi affinato: la remissione al primo giudice può essere evitata, disponendosi la riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo, in presenza di identità di causa petendi dei ricorsi, simultanea proposizione avverso un sostanziale avviso unitario, simultanea trattazione in entrambi i gradi di merito e identità sostanziale delle decisioni, secondo Cass. n. 3830/2010 e Cass. n. 3789/2018. Nel caso concreto tali condizioni non ricorrono: il giudice di appello non ha riunito i ricorsi e la nullità dell’intero giudizio va dichiarata, con remissione al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., dell’art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. L’Ufficio censura la valutazione di lievità dello scostamento, a fronte di una pluralità di elementi: ricavi non congrui anche per gli anni 2009, 2010, 2012 e 2013; due indici non coerenti nell’anno in esame; un processo verbale di constatazione del 2007 con violazioni agli obblighi strumentali; uno scostamento del 13% circa.

La Corte ritiene fondato anche tale motivo, richiamando Cass. n. 20414 del 26.09.2014: perché lo scostamento sia considerato non significativo la percentuale deve essere inferiore o pari al 7%, soglia che nella specie è superata. In definitiva il ricorso è accolto e, per le ragioni del primo motivo, l’intero giudizio è dichiarato nullo per violazione del contraddittorio, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di primo grado in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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