Quota 103 inapplicabile ai dipendenti regionali siciliani senza autorizzazione di spesa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 200 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione anticipata flessibile disciplinata dall’art. 1, comma 283, legge n. 197/2022 (c.d. quota 103) non è applicabile ai dipendenti della Regione Siciliana in assenza di una specifica autorizzazione del legislatore regionale che individui i mezzi finanziari per fronteggiare i maggiori oneri. Il rinvio operato dall’art. 20, comma 3, L.R. n. 21/2003 alle norme statali sui requisiti di accesso non vale a rendere l’istituto un atto dovuto, poiché le fattispecie straordinarie di pensionamento anticipato incidono su una gestione previdenziale regionale autonoma e strutturalmente squilibrata. La mancata applicazione della normativa statale non integra omissione di atto dovuto né violazione del divieto di reformatio in peius. Il danno non patrimoniale da ritardato pensionamento non è in re ipsa e deve essere allegato e provato dal lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente regionale di ruolo in servizio presso una Soprintendenza con qualifica di istruttore direttivo, presentava in data 16.03.2023 istanza di collocamento in quiescenza ex art. 1, comma 283, legge n. 197/2022, avendo maturato al 25.08.2023 i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla norma.
Il Dipartimento regionale della funzione pubblica riscontrava negativamente l’istanza, rilevando la necessità di una autorizzazione di spesa da parte del legislatore regionale. Seguiva diffida senza esito. Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto al collocamento in quiescenza dal 01.03.2024 e la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 3.000,00 o in diversa misura equitativa. Si costituivano il Fondo Pensioni Sicilia, eccependo il difetto di legittimazione passiva, e il Dipartimento regionale.
La Motivazione della Corte
Sulla questione pregiudiziale, la Corte ritiene infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Fondo Pensioni Sicilia. Il riconoscimento del diritto al collocamento in quiescenza deriva da un procedimento complesso in cui entrambe le amministrazioni svolgono compiti distinti; l’adozione del provvedimento di pensione anticipata e il pagamento del trattamento rientrano nella competenza dell’ente previdenziale siciliano, che non può quindi restare estraneo agli effetti della decisione.
Nel ricostruire l’evoluzione del sistema previdenziale regionale, il giudice osserva che esso, pur interessato da un processo di tendenziale armonizzazione al regime statale, conserva rilevanti particolarità. Il personale del c.d. contratto 1 resta assoggettato a una gestione separata, i cui oneri gravano direttamente sul bilancio regionale e sono trasferiti al Fondo Pensioni Sicilia. Tale gestione presenta, come segnalato dalle Sezioni riunite in sede di parifica, condizioni strutturali di disequilibrio.
La Corte richiama la Corte cost. n. 235/2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 L.R. n. 14/2019 per mancanza di copertura finanziaria nell’estensione ai dipendenti regionali della c.d. quota 100. Da ciò trae la conseguenza che le fattispecie straordinarie e più vantaggiose di accesso anticipato al pensionamento, introdotte dal legislatore statale in forma transitoria e sperimentale, richiedono per i dipendenti regionali una specifica autorizzazione legislativa regionale con indicazione dei mezzi di copertura.
La tesi attorea secondo cui l’applicazione della quota 103 sarebbe un atto dovuto è respinta: l’aumento dello squilibrio della gestione del contratto 1, per effetto dell’accesso anticipato e della progressiva diminuzione dei contribuenti, ricadrebbe sul bilancio regionale. È parimenti infondata la dedotta violazione del divieto di reformatio in peius, dovendosi il diritto pensionistico valutare con riferimento alla normativa vigente al momento del perfezionamento.
Quanto alla domanda risarcitoria, essa è rigettata sia perché manca una condotta illecita delle amministrazioni, non configurandosi alcuna omissione di atto dovuto, sia perché il ricorrente non ha allegato né provato il danno non patrimoniale, non essendo lo stesso in re ipsa. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite per l’assoluta novità della questione.
Nota della Redazione
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