Opzione donna e decorrenza della pensione al requisito maturato (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 40 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 16 d.l. n. 4/2019 disciplina l’accesso all’opzione donna con le regole del sistema contributivo e si applica esclusivamente alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2018. Il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi della speranza di vita e al trattamento si applicano le disposizioni sulla decorrenza di cui all’art. 12 d.l. n. 78/2010. Ne consegue che la lavoratrice che ha raggiunto i requisiti sotto la normativa previgente ha diritto alla decorrenza secondo tale disciplina, con riliquidazione del trattamento e pagamento degli arretrati. Sulla somma dovuta spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima nei limiti dell’importo eccedente gli interessi, secondo il principio del cumulo parziale.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato il 20.04.2018 domanda di pensione di anzianità anticipata con calcolo contributivo, la cd. opzione donna, indicando come decorrenza il 01.05.2018. Ha dedotto di aver raggiunto nel luglio 2016 il requisito contributivo di trentacinque anni e quello anagrafico di cinquantasette anni, maggiorato dei sette mesi previsti per l’aspettativa di vita, con diritto alla pensione già dall’agosto 2017 in applicazione della finestra mobile di dodici mesi.

L’INPS ha liquidato la pensione con decreto del 06.05.2019, con decorrenza 30.01.2019, e ha respinto il ricorso amministrativo. La ricorrente ha quindi adito la Corte dei Conti chiedendo l’accertamento del diritto alla decorrenza originaria e la condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei non corrisposti, con interessi e rivalutazione. L’INPS, non costituito alla prima udienza, ha poi eccepito la conformità del proprio operato alla circolare n. 11 del 29.01.2019.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico di chi si è avvalso dell’opzione donna. Il Collegio richiama l’art. 16 d.l. n. 4/2019, nel testo vigente al momento dell’accoglimento della domanda, che riconosce il diritto al trattamento anticipato alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato trentacinque anni di anzianità contributiva e l’età di cinquantotto anni, ovvero cinquantanove per le autonome.

La difesa dell’Istituto si fonda sulla circolare n. 11 del 29.01.2019, che ha fissato la decorrenza al 30.01.2019, data di entrata in vigore della norma. La Corte rileva però che l’INPS non ha contestato il fatto che la ricorrente abbia maturato i requisiti sotto la vigenza della normativa anteriore all’art. 16.

Da qui l’interpretazione restrittiva accolta: la disposizione trova applicazione solo per chi abbia maturato i requisiti durante l’anno 2018. Il Collegio argomenta che l’opzione donna è stata confermata negli anni successivi, con modifica di volta in volta dell’anno di riferimento in cui maturano i requisiti e, da ultimo, delle condizioni di accesso. A ciò si aggiunge la presentazione della domanda il 20.04.2018 e la sua definizione da parte dell’INPS solo il 06.05.2019.

Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento e al pagamento degli arretrati per il periodo 01.05.2018 – 29.01.2019. Sugli importi dovuti spettano interessi legali e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’eccedenza rispetto agli interessi, dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del cumulo parziale affermato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto alle spese di lite, quantificate in 1.500,00 euro oltre IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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