Quota consortile e ribaltamento costi: rileva l’intera partecipazione al fondo (Cass. civ. Sez. V n. 34023 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di consorzio con attività esterna, per quota consortile — in proporzione alla quale la consorziata deve emettere fattura per il ribaltamento dei proventi delle commesse e autofattura per il ribaltamento dei costi — deve intendersi l’intera entità della partecipazione della singola consorziata al fondo consortile. A tal fine non assume rilievo la differente denominazione adottata nel libro soci tra “quota di ammissione” e “quota consortile” di sottoscrizione. Conseguentemente, ove sia pacifica la confluenza di una somma nel fondo consortile, il giudice di merito non può escluderla dal quantum della quota consortile solo perché versata a titolo di ammissione. Il consorzio, non potendo avere per sé alcun vantaggio, ha l’obbligo di ribaltare sulle consorziate tutte le operazioni economiche realizzate.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate impugnava per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte, in parziale accoglimento dell’appello di una società consorziata e dei suoi soci, aveva ridotto la quota consortile da Lire 3.000.000 a Lire 100.000. Gli avvisi di accertamento riguardavano gli anni 2000-2002 e muovevano dalla contestazione dell’omessa fatturazione e autofatturazione, in proporzione della quota consortile, dei proventi e dei costi del Consorzio.

Il giudice d’appello, dato l’effetto espansivo di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su altra annualità, aveva respinto la contestazione sul meccanismo del ribaltamento, ma aveva accolto il motivo subordinato dei contribuenti: i Lire 2.900.000 pagati “una tantum” per l’ammissione al consorzio non concorrevano a formare la quota consortile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività della notifica del ricorso, rigettandola. Il giudizio, iniziato davanti alla CTP prima del 4 luglio 2009, resta soggetto al termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 2009, poiché la modifica introdotta dalla legge n. 69/2009 si applica, per l’art. 58 della medesima legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore. Irrilevante il momento di instaurazione dei gradi successivi.

Nel merito, la Corte accoglie il secondo motivo, assorbendo il primo. La CTR non si è attenuta ai principi in materia di quota consortile. L’art. 2602 cod. civ. definisce il consorzio come organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle imprese; l’art. 2603 cod. civ. impone la forma scritta e l’indicazione dei contributi dovuti; l’art. 2614 cod. civ. stabilisce che i contributi dei consorziati confluiscono nel fondo consortile, patrimonio autonomo funzionale all’attività del consorzio.

Il consorzio, non potendo avere per sé alcun vantaggio, ha l’obbligo di ribaltare sulle consorziate tutte le operazioni economiche realizzate, secondo i criteri di legge o quelli statutari, se non elusivi della causa consortile. Le consorziate sono quindi tenute a emettere fattura ai fini IVA nei confronti del consorzio, in proporzione della quota consortile, per il ribaltamento dei proventi delle commesse loro attribuite, nonché autofattura, sempre in proporzione, per il ribaltamento dei costi. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. V n. 13360 del 17.05.2019 e Cass. n. 26480/2014, tra le stesse parti.

Il passaggio decisivo riguarda la nozione di quota consortile: essa coincide con l’intera entità della partecipazione della consorziata al fondo consortile. Non rileva la diversa denominazione contabile tra “quota di ammissione” e “quota consortile” di sottoscrizione: ciò che conta è la confluenza effettiva della somma nel fondo. Poiché era circostanza pacifica, desumibile dall’atto di appello dei contribuenti, che i Lire 2.900.000 erano confluiti nel fondo consortile, la CTR non poteva escluderli dal quantum della quota.

La sentenza è quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, rigettando gli originari ricorsi della società e dei soci anche con riferimento alla determinazione della quota consortile. Le spese dei gradi di merito e di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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