Quota retributiva sistema misto militari aliquota 2,44% per anno (Corte dei Conti Sez. I App. n. 64 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione dei militari cessati dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile, che al 31 dicembre 1995 vantavano un’anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni, liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, non può essere determinata applicando in modo indistinto l’aliquota fissa del 44% della base pensionabile prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Essa va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, ottenuto rapportando il 44% al limite dei 18 anni. L’aliquota unitaria del 44% non è pertanto invocabile per la determinazione della quota retributiva del sistema misto, restando riservata agli aventi diritto al calcolo interamente retributivo.
Il Fatto
La vicenda riguarda un pensionato già appartenente all’Arma dei Carabinieri che, al 31 dicembre 1995, vantava un servizio utile di 17 anni e 8 mesi. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso riconoscendo la riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione dell’aliquota del 44% sulla base pensionabile, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
L’INPS ha proposto appello avverso tale sentenza, deducendo un unico motivo di impugnazione incentrato sulla violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, richiamando l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, secondo cui l’aliquota applicabile è quella del 2,44% per ogni anno di servizio utile precedente al 31 dicembre 1995. La questione arriva così davanti al giudice di appello contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarando la contumacia dell’appellato, non costituito nonostante la rituale evocazione mediante notificazione presso il procuratore domiciliatario in primo grado. Verifica quindi l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente l’impugnazione per soli motivi di diritto: ravvisati asseriti errori di diritto nell’applicazione della normativa, il gravame è dichiarato ammissibile.
Nel merito, la Corte richiama integralmente l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, depositata il 4 gennaio 2021. Il quadro normativo della legge n. 335/1995 delinea tre sistemi di calcolo: il metodo interamente contributivo per i nuovi assunti dal 1996; il sistema interamente retributivo per chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato 18 anni di anzianità; il sistema misto per chi, a quella data, aveva meno di 18 anni. In quest’ultimo caso le anzianità successive al 1995 sono calcolate con metodo contributivo, quelle precedenti con il sistema retributivo del d.P.R. n. 1092/1973.
La normativa positiva non specifica in termini esaustivi quale aliquota di rendimento applicare al personale militare per la quota retributiva del sistema misto. Le Sezioni Riunite hanno chiarito che tale quota non deve essere calcolata invariabilmente con l’aliquota del 44% della base pensionabile, dovendosi tenere conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con l’applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile.
Il Collegio condivide tale indirizzo. L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare costituisce un beneficio che, derogando al principio di commisurazione della pensione alla durata del servizio, non è applicabile al di fuori del contesto di riferimento. Il 44% non può essere rapportato ai 20 anni, ma va commisurato ai 18 anni, limite massimo per il calcolo della quota retributiva, individuando la percentuale nel 2,44% per ogni anno di servizio tra 15 e 18.
Il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica contabile consente infine di ricomprendere nel perimetro del giudizio tutte le questioni concernenti la misura della pensione. L’appello è quindi accolto parzialmente, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile al 31 dicembre 1995. Le spese di difesa sono compensate in ragione del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale; nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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