Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta per le spese processuali (TAR Sicilia n. 1683 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza può essere esperito anche quando il titolo esecutivo consista in una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario. L’ammissibilità dell’azione esecutiva presuppone il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo stesso, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo, ex art. 114 c.p.a., ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo e nomina, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni organizzative interne dell’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, resa nel 2025 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.
L’azione esecutiva era circoscritta alla sola statuizione sulle spese. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha fornito prova dell’avvenuto pagamento, così determinando la necessità di adire il giudice amministrativo per l’esecuzione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a. e ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Sotto il profilo del passaggio in giudicato, il Tribunale ha fondato la propria valutazione sull’attestazione depositata agli atti del giudizio, che ne dava piena prova documentale.
Quanto al requisito dell’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice ha riscontrato che la prova della notifica del titolo dimostrava il maturarsi del termine senza che l’amministrazione vi abbia dato corso.
Accertati entrambi i presupposti, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme rivendicate nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione.
In caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dotato delle necessarie competenze, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando in proposito un precedente del C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha inoltre dettato le modalità per la determinazione del compenso e per il deposito telematico degli atti tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Infine, le spese di lite sono state poste a carico della soccombenza e liquidate secondo le tabelle ministeriali, tenuto conto del valore e della materia, con richiamo a un precedente del Cons. Stato, sez. III, n. 1247 del 2016.
Nota della Redazione
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