L’omessa allegazione di una scheda tecnica non legittima l’esclusione se è sanabile con il soccorso istruttorio (TAR Sardegna n. 897 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, nel consentire alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica, ammette l’applicazione del soccorso istruttorio anche per la produzione integrativa di documenti che compongono l’offerta, qualora la loro mancanza configuri una irregolarità non essenziale. L’omessa allegazione di una scheda tecnica relativa a un prodotto indicato in offerta costituisce una carenza di carattere meramente formale e documentale, come tale sanabile, quando la volontà del concorrente di fornire tutti i beni richiesti risulti inequivoca dagli altri elaborati tecnici prodotti. L’integrazione successiva non si pone in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta, poiché non incide sul nucleo sostanziale della stessa. La clausola del disciplinare che richiede la produzione di documenti “a pena di esclusione” va interpretata in senso restrittivo, riferendosi ai soli elaborati che rappresentano il contenuto fondamentale dell’offerta.
Il Fatto
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento della fornitura quadriennale di sistemi per immunoistochimica. Il disciplinare richiedeva, a pena di esclusione, la presentazione della relazione tecnica e, in allegati separati, le schede tecniche dei prodotti offerti. La società ricorrente, pur avendo dichiarato l’impegno a fornire il 100% degli anticorpi richiesti, aveva inserito due volte la scheda tecnica del prodotto “GASTRINA”, omettendo quella relativa al “BOMBESIN”. Dopo due richieste di chiarimenti, la stazione appaltante ne aveva disposto l’esclusione per non consentita integrazione dell’offerta tecnica, successivamente confermata in autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso richiamando l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina il potere della stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica. Secondo il diritto vivente, tale disposizione consente l’applicazione del soccorso istruttorio anche in ipotesi di mancanza di elementi dell’offerta per irregolarità non essenziali, quando l’integrazione non contrasta con il principio di immodificabilità dell’offerta. La giurisprudenza ha coniugato l’esigenza di sanare incompletezze meramente formali con quella di evitare un completamento tardivo del nucleo sostanziale dell’offerta.
Nella fattispecie, la mancata allegazione della scheda tecnica di uno solo dei 265 anticorpi richiesti era dovuta a un mero errore materiale. La volontà della ricorrente di fornire tutti i prodotti risultava inequivoca dall’impegno onnicomprensivo assunto nella relazione tecnica, che attestava la dotazione di ciascun anticorpo di una propria scheda tecnica. Il TAR ha valorizzato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, 4 giugno 2024, n. 5016, secondo cui l’omessa allegazione di una scheda tecnica non legittima l’immediata esclusione del concorrente.
Sul punto centrale, il Collegio ha escluso che l’art. 16 del disciplinare imponesse la produzione delle schede tecniche a pena di esclusione. Dall’interpretazione letterale della clausola è emerso che la dicitura “a pena di esclusione” era riferita esclusivamente alla relazione tecnica e alla documentazione di avvalimento, mentre per gli altri documenti la norma utilizzava la locuzione “sono, inoltre, richiesti, in appositi allegati separati”, senza riprodurre la sanzione espulsiva. Una interpretazione diversa avrebbe attribuito alla stazione appaltante un potere espulsivo non sorretto dal tenore testuale della norma di gara.
Infine, il TAR ha respinto l’eccezione di tardività della produzione, rilevando che è stata la stessa stazione appaltante a concedere alla ricorrente una “seconda occasione” di integrazione, autovincolandosi e non potendo ora contestare l’inottemperanza della prima richiesta. Il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti impugnati e riammissione della società alle fasi successive della gara, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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