Ottemperanza per carta del docente: esclusa l’astreinte per il ritardo dell’Amministrazione (TAR Lombardia n. 2744 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’accoglimento del ricorso consegue alla procedibilità dello stesso, verificata con il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, e alla mancata deduzione dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione. La nomina del commissario ad acta, per l’ipotesi di perdurante inerzia, costituisce ragione ostativa ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. alla condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di astreinte, quando tale condanna risulti manifestamente iniqua, anche per la riconducibilità del ritardo all’eccezionale mole di contenzioso in materia.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, sezione lavoro e previdenza, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta del docente per l’importo annuo di euro 500,00 per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di euro 2.000,00. Sul punto si era formato il giudicato. L’Amministrazione, tuttavia, non aveva dato esecuzione alla sentenza notificata, sicché la parte ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’adempimento e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, dopo la notifica della sentenza. Nel merito, il Collegio ha accertato che la pretesa era sorretta da idonea documentazione e che l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto, accogliendo il ricorso e dichiarando l’inottemperanza del Ministero.
Il Collegio ha quindi assegnato all’Amministrazione il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi e ha nominato fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta. L’attività commissariale è stata ritenuta rientrante nei compiti istituzionali del funzionario pubblico, con conseguente esclusione di qualsiasi compenso.
Il TAR ha invece rigettato la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando le deroghe della manifesta iniquità e delle altre ragioni ostative, come chiarite dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014. La nomina del commissario ad acta e l’eccezionale mole di contenzioso concernente la carta elettronica del docente, causa del ritardo, hanno integrato gli estremi per ritenere la condanna manifestamente iniqua
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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