Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese (TAR Lazio n. 928 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia, cui aderiscono le altre parti costituite, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a. In tale evenienza, la sussistenza dei presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite comporta la declaratoria di irripetibilità del contributo unificato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, la determinazione con cui il Comune aveva rigettato l’istanza di proposta, presentata ai sensi dell’art. 19, comma 8, della convenzione stipulata per la concessione di progettazione, costruzione e gestione del cimitero urbano, volta al miglioramento e all’implementazione dei servizi obitoriali e all’attivazione di nuovi servizi di cremazione e accoglienza.
Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era stato affidato a plurimi motivi di diritto. Si erano costituiti in giudizio il Comune di Latina e la società controinteressata, chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto della memoria depositata dalla società ricorrente in data 20 maggio 2026, con la quale la stessa aveva dichiarato, con l’adesione delle altre parti costituite, di non avere più interesse alla definizione nel merito della controversia.
Tale dichiarazione è stata ritenuta vincolante dal Tribunale, che ha conseguentemente definito il giudizio nel senso dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in coerenza con l’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Il Collegio ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite, disponendo espressamente la declaratoria di irripetibilità del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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