La comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio non è atto impugnabile (TAR Puglia n. 230 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’amministrazione comunica, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento d’ufficio di un precedente titolo edilizio non è un provvedimento conclusivo e non è, pertanto, immediatamente impugnabile. L’atto di avvio del procedimento è privo di natura provvedimentale e non lede direttamente la sfera giuridica del destinatario, con la conseguente inammissibilità per carenza di interesse del ricorso proposto avverso detto atto. L’eventuale lesione potrebbe discendere solo dall’atto conclusivo del procedimento, che andrà tempestivamente impugnato unitamente agli atti presupposti.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la nota del 6 dicembre 2019 con cui il Responsabile del Settore urbanistica del Comune di Porto Cesareo aveva comunicato, in applicazione dell’art. 21 nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2015.

Il provvedimento di secondo grado si fondava sulla presunta contraddittorietà tra la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ove si attestava che l’immobile era stato realizzato nel 1979, e le risultanze dei processi verbali del 1982 e del 1983, che documentavano lavori di costruzione in epoca successiva. La ricorrente deduceva la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e sul legittimo affidamento, nonché vizi di motivazione e di istruttoria. L’amministrazione comunale non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La nota impugnata, pur indicando erroneamente le modalità e i termini di impugnazione, non assumeva la valenza di provvedimento conclusivo, ma si limitava a comunicare l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, configurandosi come un atto endoprocedimentale privo di immediata lesività.

Il Collegio ha precisato che l’annullamento d’ufficio costituisce un procedimento di secondo grado che si conclude con un provvedimento espresso, il quale soltanto è idoneo a incidere sulla situazione giuridica del destinatario. L’atto di avvio non determina alcuna lesione attuale e concreta, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione è ammissibile solo avverso l’esito conclusivo del procedimento.

In ogni caso, il TAR ha rilevato l’infondatezza delle censure nel merito: la ricorrente non aveva dimostrato l’effettiva realizzazione dell’immobile in data anteriore al 1979, circostanza contraddetta dalla s.c.i.a. e dai processi verbali richiamati nell’atto impugnato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e, comunque, respinto, con declaratoria di nullità per le spese in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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