Il rinnovo del porto d’armi per difesa personale richiede la prova attuale e concreta del pericolo (TAR Sardegna n. 1053 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi per difesa personale non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al generale divieto di detenzione delle armi, subordinata alla sussistenza del “dimostrato bisogno” ex art. 42 T.u.l.p.s. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale e richiede un accertamento prognostico di completa affidabilità del soggetto e di attualità del pericolo per l’incolumità personale. L’onere di provare il bisogno attuale e concreto grava sul richiedente, anche in sede di rinnovo: la circostanza che la licenza sia stata rilasciata in passato non determina alcuna inversione dell’onere probatorio. Il pericolo non può essere desunto dalla mera appartenenza a una categoria professionale (quale quella degli appartenenti alle forze dell’ordine in quiescenza), né da fatti risalenti o da un contesto territoriale genericamente pericoloso, occorrendo elementi attuali e specifici di esposizione a un rischio.
Il Fatto
Un Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri in congedo, di ottantacinque anni, impugnava il decreto con cui la Prefettura aveva respinto l’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale. Il diniego si fondava sull’assenza di elementi attuali atti a dimostrare una esposizione al pericolo superiore rispetto alla generalità dei consociati. Il ricorrente deduceva, tra i motivi di censura, la violazione dell’art. 42 T.u.l.p.s., il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento, evidenziando il pregresso servizio svolto contro la criminalità organizzata sarda, le onorificenze ricevute, un verbale di querela per molestie del 2016 e lettere anonime minatorie, oltre al parere favorevole della Questura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, richiamati i principi consolidati in materia, ricorda che il porto d’armi costituisce un’eccezione al divieto di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975, come ribadito anche dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 440 del 1993 e n. 109 del 2019. La Corte evidenzia come il rilascio della licenza per difesa personale ex art. 42 T.u.l.p.s. presupponga una valutazione discrezionale dell’Amministrazione che, in comparazione con gli interessi pubblici e privati, deve verificare la sussistenza di un “dimostrato bisogno”. Tale bisogno, prosegue il Collegio, deve essere ricavato da circostanze di fatto specifiche e attuali, non essendo desumibile dalla sola attività professionale svolta o dalla pluralità degli interessi patrimoniali.
Il Tribunale, quindi, ritiene il provvedimento impugnato esente dalle censure sollevate, poiché gli elementi addotti dal ricorrente non assumono il carattere dell’attualità: il verbale di querela per molestie telefoniche risale a circa dieci anni prima dell’istanza e l’esposto è del 2020. La buona condotta, i trascorsi nell’Arma e le onorificenze sono ritenuti irrilevanti ai fini del diniego, che non verte sull’affidabilità del soggetto ma sulla mancanza di uno stato di pericolo da cui difendersi.
La Corte chiarisce, inoltre, che il “pericolo attuale” non può concretizzarsi nella circostanza di essersi fatto nemici durante il servizio svolto in Sardegna, ormai abbandonato da tempo, non essendo stati evidenziati episodi attuali perpetrati dalla criminalità nei confronti del ricorrente. Ne consegue che non sussiste alcun legittimo affidamento tutelabile, posto che da un anno all’altro può cambiare la situazione fattuale e può lenirsi l’attualità del pericolo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.