Quote latte, disapplicazione possibile se il giudizio sul prelievo è pendente (TAR Lombardia n. 435 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contrasto tra norma interna e diritto eurounitario configura un’ipotesi di annullabilità, non di nullità, del provvedimento amministrativo. Il carattere definitivo dell’atto, acquisito per scadenza dei termini o esaurimento dei mezzi di tutela, impedisce la disapplicazione in ossequio alla certezza del diritto. Ove invece penda il giudizio sull’atto di accertamento del prelievo supplementare, difetta il consolidamento e la censura di illegittimità comunitaria può essere scrutinata. Ne consegue la disapplicazione della normativa interna e l’annullamento della cartella di pagamento, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna la cartella di pagamento dell’AGEA con la quale le è stato chiesto il pagamento di € 638.921,48 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per diverse campagne. L’impugnazione è estesa al ruolo richiamato nella cartella, con domanda risarcitoria.

La cartella era stata inizialmente impugnata davanti al Tribunale di Mantova, che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1-t, cod. proc. amm.; la decisione è stata confermata in appello e il ricorso riassunto davanti al TAR Brescia. Con sentenza non definitiva n. 369 del 2024 il ricorso è stato respinto per le campagne 1995-1996 e 1996-1997, dichiarato improcedibile per le campagne 2004-2005, 2005-2006 e 2007-2008, con rigetto della domanda risarcitoria; è stata disposta istruttoria sulla campagna 2002-2003.

La Motivazione della Corte

Il giudizio residua sulla sola annata 2002-2003, con riferimento alla censura di disapplicazione delle norme interne in contrasto con il diritto eurounitario. Il Collegio ricorda come l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato qualifichi il contrasto con il diritto europeo in termini di annullabilità, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla certezza del diritto: il carattere definitivo di una decisione amministrativa contribuisce a tale certezza e il diritto comunitario non esige che l’amministrazione riesamini un provvedimento divenuto definitivo.

Il Consiglio di Stato ha escluso che si possano distinguere i provvedimenti divenuti definitivi per effetto di una sentenza di merito da quelli consolidati per perenzione o per pronunce in rito, negando anche per gli atti di riscossione consequenziali la possibilità di disapplicazione.

Il Collegio opera però una distinzione decisiva: quando manchi una pronuncia e sia ancora pendente il giudizio, non sussiste alcun ostacolo allo scrutinio della censura di violazione del diritto dell’Unione. La pendenza determina la non definitività degli atti di accertamento prodromici alla cartella e consente di dichiarare il contrasto tra diritto eurounitario e normativa interna.

L’istruttoria ha accertato che il giudizio n. 8960/2003 davanti al TAR Lazio, sul quale era intervenuto decreto di perenzione, è in realtà ancora pendente. Ciò comporta la necessaria disapplicazione della normativa interna e l’annullamento dell’atto con cui AGEA fa valere il credito, per illegittimità comunitaria del criterio di calcolo: la pronuncia Corte di giustizia UE, Sez. VII, 27 giugno 2019, C-348/18 (Barausse) ha dichiarato incompatibile la compensazione nazionale con l’art. 2, par. 1, comma 2, del Reg. CEE n. 3950/1992.

Accolto il nono motivo per l’annata 2002-2003, la cartella e il ruolo sono annullati limitatamente a tale campagna, fermo il riesercizio del potere da parte di AGEA per la determinazione dell’importo. L’eccezione di prescrizione resta decisa dalla sentenza non definitiva. La domanda risarcitoria è respinta perché generica e perché le aspettative di tutela sono soddisfatte dal ricalcolo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *