Silenzio del Comune sull’adozione del PEBA e limiti dell’accertamento della pretesa (TAR Sicilia n. 1529 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’interesse che sorregge il ricorso afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, quale che ne sia il contenuto, in ossequio all’obbligo di clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. La mancata adozione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento, di accoglimento o di reiezione, frustra in ogni caso il soddisfacimento dell’interesse azionato. Il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo quando l’attività è vincolata, non residuano margini di discrezionalità e non occorrono adempimenti istruttori. Ove il procedimento presenti natura complessa, con articolata attività istruttoria e coordinamento con altri strumenti di pianificazione, il giudice accerta l’inadempimento e ordina un provvedimento espresso, senza sostituirsi all’amministrazione.
Il Fatto
Un cittadino con disabilità motoria, insieme a un’associazione iscritta al registro nazionale del terzo settore, ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio del Comune di Catania sulla richiesta di completare il procedimento volto all’adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).
I ricorrenti hanno rappresentato che l’ente, pur sollecitato con diffide inviate a mezzo PEC, non aveva mai riscontrato le istanze, nonostante una mozione consiliare approvata all’unanimità e una dichiarazione assessoriale che attestava la mancata approvazione del Piano. Hanno quindi chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento, l’ordine di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito sostenendo l’insussistenza del silenzio per la complessità del procedimento e la necessità di reperire risorse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Dagli atti emerge che l’amministrazione, in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, non ha in alcun modo riscontrato le istanze con un provvedimento espresso. La mancata emanazione di un atto conclusivo del procedimento, quale che ne sia la natura, frustra il soddisfacimento dell’interesse dell’istante, prima in sede procedimentale e poi con la domanda giudiziale.
Nel rito sul silenzio, l’interesse che sorregge il ricorso afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, in ossequio all’obbligo di clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento, che deve sempre informare l’agere dei pubblici poteri. Sull’istanza l’ente deve quindi obbligatoriamente determinarsi con un provvedimento espresso, a prescindere dal segno della risposta.
Quanto ai limiti della cognizione, il Collegio richiama l’art. 31, comma 3, c.p.a., che consente di pronunciare sulla fondatezza della pretesa solo in presenza di attività vincolata, in assenza di ulteriori margini discrezionali e di adempimenti istruttori. Nel caso concreto il procedimento si connota per natura altamente complessa: implica un’articolata istruttoria, comprensiva di rilievi ambientali e progettazione, e il coordinamento con altri strumenti di pianificazione e programmazione economica. Non ricorre dunque l’ipotesi dell’attività interamente vincolata.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di concludere l’iter procedimentale mediante un provvedimento espresso e motivato, idoneo a dare formale riscontro alla domanda, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, i ricorrenti potranno chiedere la nomina di un commissario ad acta. Le spese, liquidate in duemila euro, sono poste a carico dell’ente soccombente, cui è addebitabile il silenzio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.