Informativa antimafia interdittiva e fumus: rigetto cautelare per la medesimezza del quadro indiziario (TAR Calabria n. 190 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione, l’informazione antimafia interdittiva non richiede la sussistenza di una condanna penale definitiva, potendo essere fondata su un complesso di elementi indiziari dai quali desumere il rischio di infiltrazione mafiosa. La valutazione di permeabilità dell’impresa, effettuata dal prefetto, è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La medesimezza del quadro indiziario, a fronte di società aventi un unico centro decisionale e il medesimo amministratore, legittima la prognosi di permeabilità anche con riferimento a una società formalmente distinta. Gli esiti favorevoli dei giudizi penali, quali l’assoluzione o la declaratoria di prescrizione, non risultano di per sé idonei a confutare il sostrato fattuale posto a fondamento della misura, salvo che emergano elementi capaci di privare di consistenza il quadro indiziario.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 30.04.2026, nonché il diniego di iscrizione nella White List e ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le informative delle Forze dell’Ordine richiamate nel provvedimento.

Il provvedimento interdittivo traeva origine dal medesimo quadro indiziario posto a fondamento dell’informazione antimafia interdittiva adottata nei confronti di altra società, avente il medesimo amministratore unico, persona fisica titolare del 5% delle quote sociali della società ricorrente. La società ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, deducendo l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura.

La Motivazione della Corte

Il TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso sprovvisto del requisito del fumus boni iuris. Il Collegio ha evidenziato che l’informazione interdittiva impugnata muove dai medesimi presupposti posti a fondamento dell’interdittiva adottata nei confronti dell’altra società, caratterizzata da un unico centro decisionale e dal medesimo amministratore unico. Tale circostanza, ad avviso del Tribunale, giustifica la prognosi di permeabilità espressa dall’Autorità prefettizia, smentendo il tentativo di differenziare le posizioni delle due società.

Il Collegio ha ritenuto non implausibile né irragionevole la valutazione prefettizia basata su un complesso di elementi. In primo luogo, il giudizio a carico dell’amministratore unico e socio di minoranza della società ricorrente, definito con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria. Il Tribunale ha precisato che l’esito assolutorio, basato sull’assenza di prova, non appare idoneo a confutare il sostrato fattuale, costituito dalla partecipazione dell’amministratore, con propria ditta individuale, a un’ATI aggiudicataria di un appalto per la gestione di una discarica di rifiuti, in relazione al quale era stata accertata l’ingerenza della criminalità organizzata.

Un ulteriore elemento è stato individuato nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto il medesimo soggetto per il reato di frode in pubbliche forniture, conclusasi con declaratoria di improcedibilità per prescrizione. Il Tribunale ha valorizzato il fatto che il Giudice penale avesse dato atto dell’insussistenza dei presupposti per il proscioglimento nel merito, avendo l’istruttoria dibattimentale sostanzialmente confermato l’ipotesi accusatoria. La Corte ha inoltre considerato il più recente deferimento, nell’anno 2024, per gestione di rifiuti non autorizzata, nonché i rapporti tra l’amministratore e soggetti ritenuti legati alla criminalità organizzata, desumibili dalla pregressa condanna definitiva per favoreggiamento. Infine, sono state valutate le interrelazioni familiari con soggetti coinvolti in vicende giudiziarie connesse a società già sottoposte a misura interdittiva.

Il Collegio ha concluso che, in assenza di più puntuali argomentazioni di parte ricorrente, gli elementi fattuali richiamati risultano idonei a sostenere la prognosi di permeabilità dell’impresa. La società è stata pertanto condannata al pagamento delle spese processuali della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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