Pagamento ridotto ex art 7 legge 95/2025 sopravvenuto difetto interesse improcedibilità (TAR Lazio n. 6345 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, sicché, ove il ricorrente dichiari, prima della spedizione della causa in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati, il giudice non può decidere nel merito la controversia. La dichiarazione di avvalersi della facoltà di pagamento ridotto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118 dell’8 agosto 2025, integra sopravvenuto difetto di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ancorché non risulti ancora intervenuta la comunicazione dei provvedimenti regionali di accertamento del versamento, la quale è invece presupposto della distinta pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, dinanzi al TAR Lazio, la determinazione con cui la Provincia Autonoma di Trento aveva definito l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, nonché gli atti ministeriali presupposti e connessi. Si costituivano le amministrazioni intimate. In pendenza del giudizio, interveniva l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, che ha previsto la facoltà per le aziende fornitrici di assolvere gli obblighi per gli anni in questione versando una quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
La Motivazione della Corte
Con dichiarazione del 2 febbraio 2026, la società ricorrente rappresentava di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto concessa dal d.l. n. 95/2025 e comunicava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
Il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, la pronuncia di cessazione della materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni e Province autonome, dei provvedimenti di accertamento del versamento della quota ridotta, pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali; provvedimenti di cui non vi è prova in atti.
Tuttavia, prendendo atto dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse alla decisione, il Collegio non può che dichiarare improcedibile il gravame per sopravvenuto difetto di interesse. In virtù del principio della domanda, infatti, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice possa deciderlo nel merito ove il ricorrente, prima della spedizione in decisione, abbia dichiarato di non avere più interesse all’annullamento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia e contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.