Acquisizione sanante e necessaria comunicazione di avvio del procedimento al proprietario (TAR Calabria n. 30 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, in ragione della rilevante discrezionalità che esprime, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, a tutela dei diritti partecipativi del privato. Il vizio di omessa comunicazione è di regola sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, ma l’amministrazione non può invocare la mancanza di diverso contenuto del provvedimento quando non ne dia prova in concreto. La sospensione condizionale dell’efficacia dell’atto non opera automaticamente: il giudice deve verificare se gli elementi che il privato avrebbe potuto addurre in sede procedimentale fossero idonei a incidere sul contenuto finale dell’atto. L’istituto si applica anche in caso di inefficacia o annullamento del vincolo preordinato all’esproprio, senza necessità di reiterazione del vincolo o della variante urbanistica.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’area di 4.340 mq individuata al foglio di mappa n. 40, mappale 146, impugnavano la delibera del Consiglio Comunale con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 dell’immobile, a suo tempo occupato per la realizzazione di un’area a parcheggio nel centro urbano. Il progetto era stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2002, con contestuale dichiarazione di occupazione d’urgenza, ma la procedura espropriativa non si era mai perfezionata.
I proprietari lamentavano, tra l’altro, la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio e della variante urbanistica, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’insussistenza dei presupposti dell’acquisizione e la contraddittorietà dell’atto in ordine all’esatta estensione dell’area. Il Comune resisteva, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della presupposta delibera di Giunta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La delibera di Giunta che approva la proposta di acquisizione ha valenza meramente endoprocedimentale e non è lesiva, poiché la competenza ad adottare il provvedimento ex art. 42-bis spetta al Consiglio Comunale, come affermato da Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2810. Né rileva la pubblicazione all’albo pretorio, perché il comma 4 dell’art. 42-bis impone la notificazione al proprietario.
Nel merito è dirimente il secondo motivo. Data la rilevante discrezionalità dell’amministrazione nell’assunzione del provvedimento, è costante l’insegnamento per cui lo stesso va preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, onde consentire al privato di interloquire attivamente (TAR Veneto sez. II, 16 febbraio 2016 n. 170; TAR Bologna, sez. I, 9 novembre 2015 n. 980).
Il Collegio non ignora che la violazione dell’art. 7 non basta, di per sé, a determinare l’illegittimità dell’atto quando in giudizio non si dia prova dell’utilità della partecipazione mancata, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2020 n. 6755). Tuttavia, tale disposizione non è invocabile nel caso concreto, da un lato perché l’amministrazione non ha provato che il provvedimento non potesse avere contenuto diverso, dall’altro per i pertinenti e documentati rilievi dei ricorrenti. Dal verbale di immissione in possesso del 2002 risulta infatti che solo 640 mq furono effettivamente occupati, mentre per la restante area non vi è prova di occupazione né di trasformazione irreversibile. L’accoglimento del motivo assorbe il terzo e il quarto.
È infondato il primo motivo: il comma 2 dell’art. 42-bis prevede espressamente l’applicabilità dell’istituto anche quando sia divenuto inefficace o sia stato annullato l’atto da cui sorse il vincolo; inoltre la delibera di Giunta n. 1/2002 precisava che il progetto non costituiva variante al PRG. La questione di costituzionalità è manifestamente infondata, avendo la Corte Costituzionale 30.4.2015 n. 71 qualificato l’istituto come procedimento espropriativo semplificato e affermato la legittimità della disciplina anche quanto al secondo comma.
Quanto al quinto motivo, il comma 4 dell’art. 42-bis esige la notificazione al proprietario: in sua mancanza il provvedimento non è efficace né consente la trascrizione. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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