Terapia ABA nei LEA e risarcimento per ritardo nell’erogazione delle prestazioni sanitarie (TAR Calabria n. 1346 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il metodo A.B.A. (Applied Behavior Analysis) rientra tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità approvate in attuazione della legge n. 134/2015. L’amministrazione sanitaria è tenuta a garantirne l’effettiva erogazione, in forma diretta presso centri specializzati o indiretta mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia. Il ritardo nella somministrazione delle prestazioni prescritte lede il diritto alla salute del minore, tutelato dall’art. 32 Cost., e integra la fattispecie di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, liquidabile equitativamente.

Il Fatto

Al minore, assistito dalla madre quale genitore responsabile, è stato diagnosticato dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Azienda Sanitaria di Crotone un disturbo dello spettro autistico con ritardo globale del neurosviluppo. In sede di prima diagnosi e in occasione di una successiva visita è stata prescritta la riabilitazione cronica logopedica e neuropsicomotoria, da attuare con tecniche psicoeducative e comportamentali, prioritariamente con metodologia A.B.A.

I genitori hanno chiesto all’Azienda Sanitaria Provinciale l’erogazione delle terapie, senza ottenere risposta. Adito il Tribunale di Crotone, il giudice ha dapprima ordinato in via cautelare l’erogazione e poi il rimborso delle prestazioni acquistate presso privati; instaurato il giudizio di merito, lo stesso Tribunale ha però declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La ricorrente ha quindi adito il TAR, lamentando il persistente silenzio-rifiuto e chiedendo la condanna all’erogazione delle cure e al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 1781 del 2022. La richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ove sia necessaria l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, ravvisabile anche nell’omissione provvedimentale sulla richiesta dell’interessato.

Nel merito, il Collegio rileva che il Servizio di Neuropsichiatria ha già prescritto la terapia A.B.A. e quella logopedica. Se è vero che il metodo A.B.A. non è l’unico idoneo rispetto al disturbo, è altrettanto vero che esso costituisce la proposta terapeutica individuata dalla stessa Azienda intimata. La difesa dell’ente, che ha eccepito l’incompletezza delle richieste e l’assenza di un silenzio tipizzato, non supera quindi il dato documentale.

In punto di diritto, i giudici affermano che il metodo A.B.A. rientra tra i LEA a norma dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo, in attuazione della legge n. 134/2015. Deve essere perciò garantito l’effettivo trattamento, anche mediante erogazione indiretta, per realizzare quella prestazione di risultato rappresentata dal riconoscimento del trattamento nei livelli essenziali. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 8708 del 2023 e TAR Calabria n. 424 del 2024.

Accertato l’obbligo dell’Azienda di fornire, previa visita che attualizzi il piano terapeutico, le prestazioni già indicate, il Tribunale esclude la necessità di una condanna pecuniaria per il caso di inadempimento: resta comunque dovuto il rimborso delle somme anticipate dai genitori, credito azionabile in sede di ottemperanza.

Quanto al danno, i fatti costitutivi risultano incontestati. La mancata erogazione delle prestazioni prescritte dalla stessa struttura competente ha leso il diritto alla salute del minore, diritto di rilievo costituzionale: è integrata la fattispecie degli artt. 2043 e 2059 c.c., come interpretati da Cass. Civ., Sez. Un. n. 26972 del 2008. Il pregiudizio è liquidato equitativamente in € 2.000,00 per ogni anno di ritardo, dal 2018 alla data della decisione, per complessivi € 14.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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