Porto d’armi: il rifiuto dell’alcol test incide sull’affidabilità (TAR Sicilia n. 222 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del porto d’armi non costituisce un diritto, ma un quid pluris accordato in deroga al generale divieto di detenzione e uso delle armi, subordinato a un giudizio prognostico che escluda ogni possibilità di abuso. L’autorità di pubblica sicurezza può fondare il diniego anche su fatti privi di rilievo penale, purché la motivazione dia conto delle ragioni della loro significatività. La condanna per il reato di rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico, pur estinta per esito positivo del lavoro di pubblica utilità, conserva il proprio disvalore sintomatico di resistenza ai controlli di polizia. Il dovere di esame delle memorie procedimentali non impone la confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente la sintesi degli elementi posti a sostegno dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto alla Questura il rilascio del porto di fucile per uso tiro al volo. L’istanza è stata respinta con decreto del Questore, fondato su una condanna per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza, pronunciata con sentenza di applicazione della pena su richiesta, nonché sulle condanne del padre convivente per reati contro la pubblica amministrazione.

Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha sostenuto l’inaffidabilità dell’alcol test, l’avvenuta estinzione del reato per esito positivo del lavoro di pubblica utilità e l’irrilevanza delle condanne risalenti del genitore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 43, comma 2, del t.u.l.p.s., secondo cui la licenza può essere ricusata a chi non provi la propria buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi, e dall’art. 39, comma 1, che consente di vietare la detenzione a chi sia ritenuto capace di abusarne. Il giudizio prognostico negativo può derivare anche da fatti non penalmente rilevanti, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Il porto d’armi è qualificato come quid pluris rispetto al generale divieto, la cui concessione esige la perfetta sicurezza circa il buon uso dell’arma. Il potere esercitato ha natura ampiamente discrezionale e cautelare, privo di intento sanzionatorio, ma è controbilanciato dall’esigenza di un congruo sforzo motivazionale, tanto più penetrante quanto più i fatti valorizzati si allontanino dall’uso o abuso delle armi.

Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il TAR ricorda che il dovere di esaminare le memorie procedimentali non comporta la confutazione analitica delle allegazioni, essendo sufficiente la sintesi degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno dell’atto. L’onere valutativo è più intenso davanti a elementi fattuali e attenuato di fronte a mere valutazioni giuridiche.

Nel caso concreto, il provvedimento dimostra che l’amministrazione ha soppesato le argomentazioni del ricorrente, condividendone alcune, ma le ha ritenute recessive rispetto agli elementi sfavorevoli. L’estinzione del reato per positivo svolgimento del periodo di prova non fa venir meno il disvalore sociale della condotta, sintomatica di resistenza ai controlli di polizia manifestata pochi anni prima. Concludere diversamente significherebbe sovrapporre il giudizio del giudice a quello rimesso all’amministrazione, in contrasto con la riserva di amministrazione vigente in materia.

Non emergono, pertanto, segni di uso distorto o immotivato del potere discrezionale, valutato con riguardo alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese stante la costituzione solo formale dell’amministrazione. Eventuali sopravvenienze potranno essere portate all’attenzione della pubblica sicurezza con nuova istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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