Quote occupazionali PNRR come requisito necessario dell’offerta e non sanabili (TAR Toscana n. 1257 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui l’operatore economico si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile sia a quella femminile costituisce, ai sensi dell’art. 47, comma 4, del d.l. n. 77/2021, requisito necessario dell’offerta e non semplice elemento della documentazione amministrativa. Ne consegue che la sua mancanza o il suo rifiuto non sono sanabili mediante soccorso istruttorio, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti. La cancellazione integrale della clausola dal modello predisposto dalla stazione appaltante non integra un mero errore materiale, ma manifesta una volontà incompatibile con l’assunzione dell’obbligo, in applicazione del principio di autoresponsabilità. L’impegno deve essere prestato da ciascun componente del raggruppamento e non può essere supplito dal regime di solidarietà ex art. 68, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, operante sul piano esecutivo e non su quello genetico dell’offerta. Parimenti inapplicabile è il meccanismo di estromissione del componente previsto dall’art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che riguarda requisiti e cause di esclusione esterni al contenuto negoziale dell’offerta.
Il Fatto
La Regione Toscana, quale soggetto aggregatore, indiceva una procedura per l’affidamento dei servizi di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi per le politiche attive del lavoro e dei fondi comunitari, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare richiedeva, a pena di esclusione, che ogni concorrente si impegnasse a garantire le quote occupazionali di cui all’art. 47 del d.l. n. 77/2021, mediante il modello A.1.
Un raggruppamento temporaneo presentava domanda, ma una mandante barrava e cancellava integralmente la clausola relativa alle quote. Attivato il soccorso istruttorio, la mandante trasmetteva una dichiarazione “corretta”, deducendo un errore materiale. La stazione appaltante escludeva il raggruppamento per l’omessa dichiarazione, e l’esclusione era poi confermata con il decreto dirigenziale di approvazione dei verbali. Il raggruppamento impugnava gli atti, con ricorso e successivi motivi aggiunti, dolendosi dell’esclusione e dell’illegittimità della clausola di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse, poiché la nota con cui il seggio preannunciava l’esclusione è atto meramente endoprocedimentale e non immediatamente lesivo. Passa quindi all’esame dei motivi aggiunti.
Respinta la censura di incompetenza del dirigente rispetto al RUP, il Giudice affronta la questione centrale. Muovendo dall’art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e dalla potestà organizzativa regionale, ritiene legittima l’inserimento della clausola di cui all’art. 9 del disciplinare. La procedura, pur finanziata solo in parte con risorse PNRR, rientra nelle misure del Piano di potenziamento dei centri per l’impiego, e l’accordo quadro aperto rendeva ragionevole la clausola, per evitare che un operatore privo dell’impegno eseguisse prestazioni poi rendicontate su fondi comunitari.
Nel merito, la Corte esclude che la cancellazione della clausola integri un errore materiale: la mandante non lasciò in bianco gli spazi, ma barrava l’intera previsione, manifestando una volontà incompatibile con l’obbligo. La clausola generica di accettazione incondizionata della documentazione non vale a supplire alla dichiarazione negoziale negativa. Opera invece il principio di autoresponsabilità, richiamato con Cons. Stato, Ad. plen., n. 9 del 2014 e Cons. Stato, sez. V, n. 4724 del 2024.
Quanto al soccorso istruttorio, l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 non consente di integrare o modificare gli elementi dell’offerta: la dichiarazione in esame, per espressa previsione legislativa, ne è requisito necessario, come ribadito da Cons. Stato, sez. V, n. 2688 del 2024. Non è invocabile né la solidarietà ex art. 68, comma 9, che opera solo in fase esecutiva, né l’art. 97, comma 2, che riguarda cause di esclusione esterne all’offerta. Il recesso della mandante ex art. 68, comma 17, infine, è ammissibile solo in fase di esecuzione, non essendo stata riprodotta nel nuovo codice la norma che ne consentiva l’operatività in gara. I motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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