Esclusione da bando di noleggio con conducente e silenzio assenso su condono edilizio (TAR Puglia n. 175 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., l’esclusione da una procedura concorsuale per mancato possesso dei requisiti di partecipazione non è assistita da fumus boni iuris qualora la documentazione prodotta in giudizio non dimostri, con riferimento al momento della domanda, la disponibilità dei requisiti richiesti. La visura camerale successiva al provvedimento di esclusione non può essere valutata se non risulta comunicata all’Amministrazione. La possibile formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono ex art. 39 legge n. 724/1994 postula la ricorrenza di presupposti soggettivi e oggettivi che devono essere puntualmente dedotti e verificati, non potendo essere accertati in via sommaria sulla base della mera documentazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui era stata esclusa dal bando di concorso per soli titoli per l’assegnazione di autorizzazioni di noleggio con conducente nel territorio comunale. L’Amministrazione aveva motivato l’esclusione rilevando la carenza del duplice requisito della sede operativa e della rimessa situate nel territorio del Comune. Con motivi aggiunti, la società censurava altresì i successivi provvedimenti di scorrimento della graduatoria e di approvazione della nuova graduatoria, domandando anche l’accertamento del silenzio assenso su una pratica di condono edilizio presentata nel 1995 e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dal fumus boni iuris con riguardo al primo motivo di censura. L’Amministrazione aveva legittimamente escluso la società per mancato possesso di entrambi i requisiti di partecipazione previsti dal bando. Dalla domanda di partecipazione e dalla relativa documentazione non emergeva l’espressa indicazione di una sede operativa nel territorio comunale. La visura camerale prodotta in giudizio, attestante una sede in altra contrada, risultava successiva al provvedimento di esclusione e non era stata communication all’Amministrazione.
Quanto alla rimessa, il Collegio ha precisato che la disciplina di cui all’art. 39 legge n. 724/1994 contempla la possibile formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono, ma tale possibilità postula la ricorrenza di diversi presupposti soggettivi e oggettivi. Tali presupposti non erano stati puntualmente dedotti dal ricorrente, né potevano essere verificati sulla base della documentazione depositata in relazione all’istanza presentata nel 1995, tanto più nella fase sommaria del giudizio cautelare.
Alla luce delle medesime carenze, il Collegio ha escluso il fumus boni iuris anche in relazione al secondo motivo di ricorso, fondato sul dedotto affidamento legittimo formatosi in capo alla società per effetto delle pregresse condotte del Comune. Le riscontrate carenze documentali escludevano in radice la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela cautelare. L’istanza è stata pertanto rigettata, con compensazione delle spese di lite della fase.
Nota della Redazione
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