Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1229 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di giudicato. Decorsi inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione l’integrale esecuzione e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta. A quest’ultimo non spetta alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Resta ferma la condanna dell’Ente alle spese, comprensive di quelle accessorie sostenute per instaurare il giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Con decreto la Corte d’Appello di Lecce aveva accolto il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, delle somme indicate, oltre alle spese del procedimento liquidate con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva ritualmente notificato all’Amministrazione, che non vi dava esecuzione.

I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio. La causa giungeva in decisione alla camera di consiglio del 6 novembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Ricorrono dunque i presupposti per l’azione di ottemperanza.

Il TAR verifica poi il decorso dei termini di legge. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, è trascorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo. La parte ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, secondo gli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

È parimenti decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione, previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, della legge n. 89/2001, senza che sia stato eseguito il pagamento. Nel merito, pertanto, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il termine per l’adempimento è fissato in 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina commissario ad acta il Dirigente che verrà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, previa verifica dell’effettivo integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è dovuto alcun compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. L’accoglimento comporta infine la condanna dell’Ente alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per proporre l’ottemperanza, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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