Il consigliere comunale è legittimato se manca la documentazione per deliberare consapevolmente (TAR Toscana n. 1256 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consigliere comunale è legittimato a impugnare le deliberazioni dell’organo collegiale di cui fa parte quando i vizi dedotti investono direttamente la sfera giuridica dell’ufficio, negando l’esercizio delle prerogative correlate alla carica. Rientra in tale ipotesi l’inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare. Il rendiconto della gestione che non contenga tutti i dati prescritti dalla legge integra una lesione dello ius ad officium, perché lo strumento contabile è deputato a fornire le informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’ente. Non è esigibile che i consiglieri si adoperino a rintracciare, al di fuori degli schemi normativi, le informazioni necessarie. Il semplice cittadino residente, privo di una posizione qualificata e differenziata, non è invece legittimato.

Il Fatto

Alcuni consiglieri comunali di opposizione, insieme a un cittadino residente, hanno impugnato la delibera consiliare di approvazione del rendiconto della gestione per un dato esercizio, nonché gli atti presupposti, tra cui la delibera di Giunta di approvazione degli schemi e la successiva delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

I ricorrenti hanno dedotto che il conto del bilancio proposto al Consiglio constava di sole due pagine e che mancavano diversi elementi finanziari obbligatori, con conseguente impossibilità di deliberare in modo libero e consapevole. Il Comune si è costituito sostenendo la completezza dell’atto contabile; si sono costituiti anche l’Ufficio Territoriale del Governo e il Ministero dell’Interno.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso del cittadino residente, non consigliere comunale. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tribunale ha ribadito che la legittimazione ad agire non può fondarsi sulla sola residenza nel territorio comunale, né sull’art. 9 del d.lgs. n. 267/2000 in tema di azione popolare. Opera la regola dell’art. 100 cod. proc. civ.: serve un interesse concreto e differenziato, non il mero interesse al ripristino della legalità violata.

Ha invece respinto l’eccezione di carenza di legittimazione degli altri ricorrenti, consiglieri comunali. La loro legittimazione ha carattere eccezionale e resta circoscritta alle ipotesi di lesione della sfera giuridica dell’ufficio. Essa sussiste quando i vizi attengono alle modalità di convocazione, all’ordine del giorno, all’inosservanza del deposito della documentazione necessaria per deliberare consapevolmente o, più in generale, alla preclusione dell’esercizio delle funzioni. Nel caso concreto i ricorrenti hanno proprio contestato la mancanza delle informazioni necessarie all’esercizio del mandato.

Anche l’eccezione di irricevibilità è stata respinta. Il rendiconto della gestione costituisce una fattispecie a formazione progressiva, che si avvia con la delibera giuntale e si conclude con quella consiliare. Prima del perfezionamento l’impugnazione della delibera della Giunta sarebbe inammissibile per difetto di lesività; il dies a quo decorre dall’approvazione consiliare, nel caso tempestivamente impugnata.

Nel merito, il Collegio ha disposto una verificazione, affidata alla Direzione risorse finanziarie di altro Comune. Dalla relazione è emerso che, sul lato entrata, la documentazione contiene tutte le informazioni prescritte, mentre sul lato spesa manca formalmente il dettaglio dei titoli all’interno di ogni programma e missione, oltre ad alcuni prospetti di raggruppamento. Tali carenze hanno reso fondata la doglianza, con assorbimento delle altre censure. Il Tribunale ha quindi annullato la delibera consiliare e quella giuntale, nei limiti dell’interesse fatto valere.

Il Collegio ha infine escluso che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine di legge comporti lo scioglimento dell’ente: l’art. 227, comma 2-bis, TUEL apre un procedimento sollecitatorio, il cui presupposto è la constatata inadempienza a una intimazione puntuale e ultimativa. Le spese sono state poste a carico del Comune soccombente, con compensazione verso le altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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