Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio per resa di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 143 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa di conto, disciplinato dagli artt. 141-144 del codice di giustizia contabile, ha natura giurisdizionale, pur essendo strumentale rispetto al giudizio di conto, come si desume dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi e che ne prevedono la definizione con sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile. Quando l’agente contabile provvede al deposito del conto giudiziale nel termine perentorio assegnato dal giudice monocratico e l’ente trasmette la documentazione alla Sezione, il giudizio introdotto dalla Procura regionale si definisce con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. La definizione non richiede l’accertamento nel merito della resa del conto, rimessa alla fase successiva dinanzi al giudice contabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha adito il giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale chiedendo l’assegnazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale, relativo al periodo 01.06.2019 – 31.12.2019, previsto dagli artt. 93 e 233 d.lgs. n. 267/2000. Con decreto del 17.12.2024 il giudice ha fissato il termine di 120 giorni per il deposito dei conti da parte dell’agente contabile e il successivo termine di 60 giorni per la trasmissione degli stessi alla Sezione.
L’amministrazione ha provveduto alla trasmissione dei conti giudiziali entro il termine assegnato. È stata quindi fissata l’udienza in camera di consiglio per la discussione del giudizio. All’udienza la Procura regionale ha dato atto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto che il giudizio fosse dichiarato definito per cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preso le mosse dalla qualificazione del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 141 d.lgs. n. 174/2016. Si tratta del procedimento attivato dalla Procura regionale per ottenere la fissazione di un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale, distinto dal successivo giudizio di conto.
Su questo punto la Sezione ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale, richiamando la pronuncia della Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020, secondo cui il giudizio per resa di conto «ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.)».
Da tale qualificazione discendono conseguenze rilevanti sul piano della definizione del procedimento. Il deposito del conto nel termine assegnato e la sua trasmissione alla Sezione esauriscono l’interesse che aveva giustificato l’iniziativa della Procura regionale. L’accertamento sulla regolarità del conto e sull’eventuale danno erariale resta demandato alla fase successiva, dinanzi al giudice contabile.
Poiché la documentazione contabile risulta regolarmente trasmessa, e poiché la stessa Procura regionale ha riconosciuto che l’interesse alla pronuncia è venuto meno, il giudizio non può che concludersi con una pronuncia di estinzione. Questa non è di merito, ma processuale, fondandosi sul venir meno dell’oggetto della domanda.
La Corte ha quindi dichiarato estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio per resa di conto, nulla disponendo per le spese, procedendo al contestuale esame degli atti da parte del magistrato relatore per il successivo giudizio di conto.
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Nota della Redazione
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