Compensazione delle spese legali solo con motivazione puntuale sui giusti motivi (Cass. civ. Sez. V n. 21780 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, la compensazione disposta per gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., quando difetti la soccombenza reciproca, riporta a una nozione elastica che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il giudice del merito è però tenuto a indicare in modo puntuale i giusti motivi posti a fondamento della compensazione, non potendosi limitare a un’enunciazione astratta né al riferimento alla natura o al modesto valore della controversia. Ove la motivazione sia solo apparente, il precetto di legge resta violato e la decisione è sindacabile dal giudice di legittimità, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011, emesso dal Comune intimato. La Commissione rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva appello e la CTR della Puglia accoglieva l’impugnazione, annullando l’atto impositivo e disponendo la integrale compensazione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando la violazione dei presupposti di legge della compensazione e la motivazione apparente resa sul punto. Il Comune non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
I due motivi, trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono stati ritenuti fondati. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 e la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ..
La Corte ricostruisce la disciplina applicabile richiamando l’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.. La compensazione per gravi ed eccezionali ragioni opera nei casi in cui difetti la soccombenza reciproca e riporta a una nozione elastica, idonea a ricomprendere la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Tale valutazione può essere conosciuta dal giudice di legittimità quando il giudice del merito si sia limitato a un’enunciazione astratta o comunque non puntuale: in tal caso resta violato il precetto di legge e si versa, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Il Collegio richiama Cass., Sez. 2, n. 15495 del 16/05/2022 e Cass., Sez. 6-3, n. 17816 del 03/07/2019.
Ne discende che il giudice è tenuto a indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della compensazione. Tali motivi non possono consistere nel riferimento alla natura o al modesto valore della controversia, né risolversi nell’uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti, come precisato da Cass., Sez. 6-5, n. 25594 del 12/10/2018.
Nel caso concreto, in presenza di una soccombenza integrale del Comune, la scarna motivazione resa dalla CTR per giustificare la compensazione — e per di più integrale — delle spese del giudizio non trova alcuna giustificazione. La formula sintetica adottata non esprime i giusti motivi richiesti dalla legge. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza impugnata cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito: la Corte ha liquidato in favore del contribuente, per le spese del secondo grado, l’importo di euro 568,00 oltre accessori di legge. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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