Tardiva iscrizione nel registro: nessuna nullità né abnormità (Cass. pen. Sez. 6 n. 5464 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di iscrizione del nome della persona alla quale è attribuito il reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. è atto di prerogativa esclusiva del pubblico ministero, non avente natura giurisdizionale, e non è sindacabile dal giudice. Non è pertanto configurabile l’abnormità, né strutturale né funzionale, per la tardiva iscrizione del nome dell’indagato: ne consegue che tale ritardo non determina l’inutilizzabilità degli atti di indagine preliminare compiuti prima dell’avvenuta iscrizione. Inoltre, ai fini dell’applicazione della disciplina sulla durata delle indagini preliminari di cui all’art. 405 cod. proc. pen., rileva esclusivamente la data di formale iscrizione nel registro, dovendosi applicare, secondo il principio del tempus regit actum, la normativa vigente al momento di tale iscrizione, e non quella precedente, anche se l’iscrizione tardiva appare discutibile.

Il Fatto

Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP nei confronti di un soggetto, all’epoca dei fatti Sindaco pro tempore, indagato per il reato di corruzione ex artt. 319 e 321 cod. pen., per avere ricevuto una somma di danaro da imprenditori come corrispettivo per il rilascio di un permesso a costruire illegittimo.

Avverso tale provvedimento l’indagato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi con i quali eccepiva: l’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari, a causa della tardiva iscrizione del suo nome nel registro degli indagati; l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deducendo il travisamento delle prove e la mancata valutazione dell’astio della principale fonte accusatoria; e la mancanza di prova del pactum sceleris.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato. Quanto al primo motivo, ha condiviso le argomentazioni difensive sul fatto che la Procura fosse già, a far data dal settembre 2022, in possesso di elementi per l’iscrizione, avvenuta solo il 23 gennaio 2023. Ha, però, disatteso la conseguenza che il ricorrente ne traeva, ossia l’applicazione dell’art. 405, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente alla riforma “Cartabia”, con il termine di sei mesi e la decorrenza anticipata.

La Corte ha affermato che non si può prescindere dal dato oggettivo dell’avvenuta formale iscrizione del nome dell’indagato in un periodo in cui erano già operative le norme novellate dal d.lgs. n. 150/2022. L’anticipazione dell’iscrizione in autotutela da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 335, comma 1-ter, cod. proc. pen. non rende applicabile la disciplina previgente, poiché ciò comporterebbe una promiscua applicazione di testi normativi diversi, in violazione del principio del tempus regit actum. La norma transitoria di cui all’art. 88-bis del d.lgs. n. 150/2022, inoltre, riserva il vecchio termine di sei mesi ai soli procedimenti già pendenti alla data del 30 dicembre 2022, evenienza non ricorrente nel caso di specie, in cui l’iscrizione non era stata ancora formalmente disposta.

Con riferimento alla dedotta abnormità funzionale, la Corte ha precisato che l’abnormità, categoria di origine pretoria, riguarda esclusivamente gli atti di giurisdizione in senso stretto. Non possono, pertanto, esserne affetti gli atti che costituiscono prerogativa esclusiva del pubblico ministero, come l’iscrizione del nome nel registro degli indagati, sulla quale il giudice non può svolgere alcun sindacato. È ius receptum che la tardiva annotazione non determini l’inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell’iscrizione, essendo la valutazione sulla tempestività rimessa alla discrezionalità del titolare dell’azione penale, fatta salva l’eventuale responsabilità disciplinare o penale.

Quanto ai restanti motivi, la Corte ha rilevato che essi sono inammissibili perché aspecifici e declinati in fatto, mirando a una rivalutazione del compendio indiziario non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente, anziché confrontarsi criticamente con l’iter logico-argomentativo del provvedimento impugnato, ha offerto una lettura parcellizzata delle emergenze investigative, sollecitando una diversa valutazione delle fonti di prova e della credibilità del dichiarante, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha dato atto della gravità del quadro indiziario, valorizzando le risultanze delle intercettazioni e le plurime violazioni emerse nel rilascio del titolo edilizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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