Illegittimo impedimento del difensore e nullità dell’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. 1 n. 5409 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza trova applicazione l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., sicché il legittimo impedimento del difensore, purché documentato e prontamente comunicato con qualunque mezzo, inclusa la posta elettronica certificata, anche se dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza. La mancata considerazione della documentata istanza di differimento determina la nullità assoluta dell’udienza celebrata in assenza del difensore, con conseguente annullamento del provvedimento adottato all’esito della stessa.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare presentate nell’interesse del condannato, valorizzando le numerose violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari e la conseguente prognosi negativa circa l’affidabilità del richiedente. Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo, tra l’altro, la nullità del procedimento per l’omesso scrutinio dell’istanza di rinvio presentata dal difensore di fiducia per concomitante impegno professionale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha giudicato fondato il primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.. Dall’esame della documentazione è emerso che il difensore aveva tempestivamente presentato, cinque giorni prima dell’udienza camerale, istanza di differimento per impedimento professionale, depositandola nella casella di posta certificata del Tribunale. L’ordinanza impugnata e il verbale di udienza non davano tuttavia atto di tale istanza, risultando il procedimento trattato in assenza del difensore, con nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

La Corte ha richiamato il proprio prevalente e condiviso orientamento, ormai consolidato, per il quale l’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche al procedimento di sorveglianza, superando il contrario e risalente indirizzo che escludeva l’operatività della norma in tale sede (tra le numerose decisioni citate: Sez. 1, n. 21981 del 2020; Sez. 1, n. 28203 del 2020; Sez. 1, n. 10565 del 2020; Sez. 1, n. 21348 del 2020; Sez. 1, n. 20998 del 2020; Sez. 1, n. 15868 del 2021; Sez. 1, n. 17775 del 2022). Il legittimo impedimento del difensore, se documentato e prontamente comunicato, costituisce pertanto causa di rinvio dell’udienza anche dinanzi al Tribunale di sorveglianza, e la sua disattesa integra una nullità assoluta dell’udienza stessa.

Nel caso di specie, la documentata istanza di differimento era stata del tutto ignorata dal giudice di merito, che aveva proceduto in assenza del difensore di fiducia. Tale omissione ha determinato la nullità dell’udienza e del conseguente provvedimento, assorbito il secondo motivo di ricorso. L’ordinanza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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