Rapporti di prova risalenti e punteggio tecnico nelle gare pubbliche (Cons. Stato n. 6123 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione del disciplinare di gara che impone il caricamento di certificazioni e rapporti di prova di data non anteriore a diciotto mesi dalla pubblicazione del bando sulla GUUE, riferita in modo generale all’allegato tecnico, si applica a tutti i parametri ivi ricompresi e non soltanto ai Requisiti funzionali. Essa opera anche quando, per le Caratteristiche dei prodotti, la produzione di certificazioni di laboratorio costituisca mera facoltà di documentazione del possesso del requisito. Ne consegue che la Commissione attribuisce legittimamente il punteggio di zero ai sub-criteri documentati con rapporti di prova risalenti oltre il limite temporale fissato dalla lex specialis. La relazione con cui la Commissione, riconvocatasi dopo la conclusione delle operazioni, esplicita ex post le ragioni del proprio operato non ha valenza provvedimentale e non è soggetta a motivi aggiunti.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti al TAR Campania l’aggiudicazione di un lotto di una procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenza, deducendo errori di valutazione del giudizio tecnico su tre sub-criteri afferenti al parametro Caratteristiche dei prodotti, per i quali la Commissione le aveva attribuito zero punti. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo che la prescrizione sull’attualità dei rapporti di prova non si applicasse a tale parametro.

La controinteressata, già aggiudicataria, ha proposto appello, deducendo l’erroneità dell’interpretazione della lex specialis e l’inammissibilità del ricorso di prime cure per mancata impugnazione della relazione della Commissione depositata in giudizio. La stazione appaltante si è costituita aderendo all’appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si censura la mancata considerazione della relazione della Commissione, è infondato. Il Collegio osserva che la relazione con cui la Commissione, riconvocatasi dopo la conclusione delle operazioni di gara, esplicita ex post le ragioni del proprio operato a fini di ausilio difensivo non ha valenza provvedimentale. Non sussisteva pertanto alcun onere di proporre motivi aggiunti avverso un atto di tal fatta, potendo le repliche essere svolte con semplice memoria.

Per le medesime ragioni, il giudice d’appello esclude che il primo giudice abbia errato trascurando le ulteriori motivazioni ricavabili dalla relazione: le ragioni della determinazione della Commissione erano desumibili unicamente dai verbali di valutazione delle offerte tecniche. Quanto agli ulteriori profili di criticità dell’offerta, non emergenti dai verbali, la controinteressata avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale, non esperito.

È invece fondato il secondo motivo. La Corte ricostruisce la lex specialis: l’allegato tecnico stabiliva, per tutti i sub-criteri del parametro Caratteristiche dei prodotti, che la relativa caratteristica fosse desumibile dalla scheda tecnica, da studi o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati. La produzione di certificazioni era quindi ammessa, sia pure in via facoltativa, a differenza dei Requisiti funzionali, per i quali i punteggi erano direttamente ricollegati ai valori risultanti dai certificati.

La prescrizione dell’art. 16 del Disciplinare, che imponeva certificazioni di data non antecedente a diciotto mesi dalla pubblicazione del bando, era genericamente riferita all’allegato, senza distinzione tra i diversi parametri, e aveva portata generale sulle modalità di caricamento telematico della documentazione delle offerte tecniche. Ne deriva che essa trova applicazione anche quando i concorrenti decidano liberamente di documentare le caratteristiche mediante certificazioni di laboratorio.

Il Collegio ritiene quindi recessiva la questione della sovrapponibilità con la vicenda definita dalla sentenza richiamata dal primo giudice: anche in fatto, la stazione appaltante avrebbe dovuto imputare a sé stessa la scelta di non avere appellato quella pronuncia. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese del doppio grado sono compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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