Divieto assoluto di aree non idonee per impianti FER e illegittimità dell’art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024 (TAR Sardegna n. 331 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legge regionale che individua aree non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili non può introdurre un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione, poiché l’inidoneità dell’area non equivale a una preclusione automatica all’installazione dell’impianto. L’amministrazione è tenuta a verificare caso per caso, senza automatismi, la compatibilità del progetto con le caratteristiche e il regime giuridico dell’area interessata, anche se questa è stata classificata come non idonea dal legislatore regionale. È costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 5, della legge della Regione Sardegna n. 20/2024 che applica il divieto anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, in quanto contrasta con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. e con i principi di massima diffusione delle energie rinnovabili.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.) per un impianto agrivoltaico di potenza 20,21 MW in un’area del Comune di Sassari dichiarata idonea ex lege. Dopo l’entrata in vigore della legge regionale n. 5/2024, la Regione aveva sospeso il procedimento, poi dichiarato improcedibile sulla base della successiva legge regionale n. 20/2024 che introduceva un divieto assoluto di realizzare impianti FER vaste zone del territorio sardo. La società ha impugnato gli atti regionali e il D.M. 21 giugno 2024, deducendo l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo, limitato agli atti di sospensione del procedimento adottati in applicazione della l.r. n. 5/2024, dichiarata costituzionalmente illegittima e superata dai successivi provvedimenti di rigetto.
Nel merito dei motivi aggiunti, il TAR ha accolto l’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, unica base normativa degli atti impugnati. La Consulta, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, aveva dichiarato la disposizione illegittima per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi di massima diffusione delle energie rinnovabili e all’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021.
Il potere regionale di individuare aree non idonee non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico, per evitare il rischio di ostacolare gli impianti rinnovabili sui rispettivi territori. Gli uffici regionali devono verificare caso per caso, nel procedimento amministrativo, la compatibilità dell’impianto con le caratteristiche dell’area, senza ricollegare all’indicazione di inidoneità l’automatica irrealizzabilità del progetto.
Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati e ha ordinato alla Regione di riavviare il procedimento sull’istanza, da concludere entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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