Danno da ritardo: il metodo acquisitivo non supplisce la prova (Cons. Stato n. 6118 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella domanda di risarcimento del danno da ritardo il principio dispositivo opera con piena autonomia e non è temperato dal metodo acquisitivo, proprio del giudizio impugnatorio. Il danneggiato deve quindi fornire prova rigorosa del danno, del relativo ammontare, dell’ingiustizia, del nesso causale e della colpa dell’amministrazione, non potendo l’accertata illegittimità dell’inerzia valere come presunzione sufficiente di responsabilità. Il fattore temporale rileva quale mero nesso causale tra condotta e lesione: risarcibile è solo la lesione di un bene della vita, non il pregiudizio da mero ritardo.
Il Fatto
Una società cooperativa ha convenuto in giudizio il Comune di Roma per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo con cui l’amministrazione ha approvato la tabella dei prezzi massimi di cessione degli alloggi realizzati nell’ambito di un piano di zona di edilizia economica e popolare.
L’inerzia era già stata accertata in un precedente giudizio avverso il silenzio, conclusosi con la declaratoria dell’obbligo di provvedere; in sede di ottemperanza era stato nominato un commissario ad acta, che ha adottato la determinazione dovuta. La cooperativa ha quindi agito per il risarcimento delle poste patrimoniali e non patrimoniali asseritamente conseguenti al ritardo. Il TAR Lazio ha respinto la domanda per difetto di prova; la società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., per essere stata la causa decisa su questione rilevata d’ufficio senza contraddittorio. Il Collegio osserva che dal verbale di udienza risulta l’espressa annotazione della questione ai sensi della norma richiamata, con conseguente insussistenza della dedotta violazione processuale.
Sul secondo motivo, relativo alla prova degli interessi di preammortamento, il Consiglio di Stato richiama il costante indirizzo secondo cui, nella domanda risarcitoria, l’assenza di prova non può essere sopperita dal metodo acquisitivo. Il principio dispositivo sancito dall’art. 2697, primo comma, cod. civ. opera con autonoma pienezza, non essendo temperato dagli artt. 63 e 64 c.p.a., che impongono al danneggiato l’onere di allegazione e prova. Nella specie l’atto di appello è generico e il contratto di mutuo non contiene alcun riferimento specifico alla convenzione urbanistica.
Il terzo e il quarto motivo contestano la valutazione sulla messa in ammortamento del mutuo. Il Collegio rileva che il TAR non ha affermato alcun potere discrezionale della banca, limitandosi a valorizzare le clausole contrattuali che subordinavano l’avvio dell’ammortamento a condizioni sospensive, tra cui l’esistenza di promissari acquirenti e la valutazione del loro merito creditizio. Tali presupposti, rimessi all’autonoma determinazione dell’istituto mutuante, non risultano dimostrati e appaiono difficilmente conciliabili con il vincolo locativo previsto dalla disciplina convenzionale.
Il quinto motivo censura il riparto dell’onere probatorio. Il Collegio ricostruisce la nozione di danno da ritardo e ricorda che la responsabilità ex art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990 e art. 30, comma 4, c.p.a. postula la lesione di un bene della vita e non l’interesse strumentale al rispetto dei termini. Il risarcimento costituisce applicazione della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., con onere integrale sul ricorrente.
Le ulteriori poste risarcitorie sono escluse perché riconducibili a costi ordinari d’impresa, rispetto ai quali manca il nesso eziologico con la condotta amministrativa. Il Collegio richiama infine gli artt. 1227 cod. civ. e 30 c.p.a. quanto alla mancata attivazione degli strumenti di tutela. L’appello è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova