Rapporto con soggetti controindicati e iniziative investigative autonome del carabiniere (TAR Lazio n. 408 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il militare dell’Arma dei Carabinieri è tenuto, anche fuori dal servizio e nella vita privata, a evitare frequentazioni con soggetti controindicati che possano ingenerare nei consociati dubbi sull’integrità della propria condotta e sul prestigio dell’istituzione, in ossequio al dovere di contegno esemplare posto dall’art. 732 d.P.R. n. 90/2010. Egli non può inoltre avviare iniziative investigative, neppure di limitata entità, senza avere previamente informato la scala gerarchica, come impone l’art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010. La circostanza che i fatti siano avvenuti in licenza ordinaria non esclude la rilevanza disciplinare della condotta. L’incensuratezza e la pregressa condotta esemplare non elidono l’illiceità, ma rilevano solo nella scelta della sanzione. Il sindacato sulla misura disciplinare è ammesso nei soli limiti del travisamento dei fatti, della manifesta irragionevolezza e dell’arbitrarietà.
Il Fatto
Il ricorrente, appuntato scelto all’epoca in servizio presso una stazione dell’Arma, impugna il provvedimento con cui il Comandante Provinciale ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione del rimprovero irrogatagli dal Comandante della Compagnia. La contestazione riguarda due addebiti: avere intrattenuto rapporti di amicizia con un soggetto controindicato, così da creare commenti sfavorevoli e nocumento al prestigio dell’istituzione, e avere omesso di comunicare sollecitamente al Comando di essere venuto a conoscenza dell’asportazione di un telefono cellulare, recandosi invece autonomamente presso l’abitazione di un pregiudicato per rintracciare la presunta autrice del fatto e recuperare la refurtiva.
Esperite le controdeduzioni e respinto il ricorso gerarchico, il militare agisce davanti al giudice amministrativo deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere: i fatti sarebbero privi di rilevanza disciplinare perché posti in essere in licenza ordinaria e in funzione di una mera attività di ricerca investigativa su segnalazione confidenziale, senza alcuna spendita della qualità di appartenente alle forze dell’ordine. Lamenta inoltre il difetto di proporzionalità della sanzione e la genericità della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. In via preliminare rileva che i fatti contestati sono pacifici, non essendo confutati nel loro obiettivo accadimento né in giudizio né in sede disciplinare, e che il provvedimento impugnato dà atto dell’ammissione delle proprie responsabilità da parte del ricorrente, sia quanto ai rapporti di amicizia con un soggetto gravato da precedenti di polizia, sia quanto all’essersi attivato autonomamente, e prima di avvisare la scala gerarchica, per il recupero del telefono.
Richiamate le disposizioni degli artt. 732 e 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010, la Sezione ritiene che la valutazione dell’autorità procedente sia esente da censure. Da un lato, l’appartenente all’Arma ha il preciso obbligo di evitare, anche nella vita privata, frequentazioni che possano ingenerare nei consociati il dubbio circa l’integrità della propria condotta, in ragione del dovere di comportamento irreprensibile che incombe su ogni appartenente alle forze dell’ordine in qualsiasi circostanza, anche fuori dal servizio, come affermato dal TAR Calabria, sez. I, 15 febbraio 2022, n. 234. Dall’altro, il militare non può procedere a iniziative investigative di propria iniziativa, ancorché di limitata entità, senza avere previamente informato i superiori, evenienza che nella specie risulta pacificamente verificata.
Il Collegio esclude che assumano rilievo dirimente l’incensuratezza, la pregressa condotta esemplare e l’intenzione di rendere un servizio alla collettività: tali elementi sono stati comunque valutati dall’autorità disciplinare nell’individuazione della sanzione concreta. Quanto alla proporzionalità, rileva che il rimprovero costituisce la meno grave tra le sanzioni di corpo e che la misura applicata, in quanto ampiamente discrezionale, è sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, profili non ricorrenti, alla luce del richiamato orientamento (TAR Sicilia, sez. III, 12 settembre 2024, n. 2542; Cons. Stato, sez. I, 5 luglio 2024, n. 849; TAR Lazio, sez. I-bis, 2 febbraio 2024, n. 2038).
Anche il difetto di motivazione è escluso: l’amministrazione ha puntualizzato che i comportamenti sono idonei a gettare discredito sull’Arma e si pongono in contrasto con le disposizioni richiamate. In materia disciplinare, osserva il Collegio, l’obbligo motivazionale è attenuato e assolto mediante il puntuale riferimento al fatto addebitato, secondo Cons. Stato, sez. I, 8 aprile 2024, n. 457. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.