Monitoraggio del rischio frana a carico del Comune e non del privato (TAR Lazio n. 404 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una situazione di pericolo accertata per la pubblica incolumità, il sindaco, quale autorità comunale di Protezione Civile, può legittimamente esercitare il potere di ordinanza contingibile e urgente previsto dall’art. 15, comma 3, legge n. 225/1992. Il provvedimento sindacale che impone al privato di eseguire a proprie spese monitoraggi annuali su una parete rocciosa pubblica è però viziato per eccesso di potere per contraddittorietà e sproporzione. L’onere di controllo periodico del sito e delle condizioni di stabilità dell’ammasso roccioso grava sul Comune e non sul cittadino. La circostanza che l’immobile privato sia agibile per un periodo duraturo rende l’adempimento imposto eccessivo e non di spettanza del privato.
Il Fatto
A seguito di un sopralluogo, l’Ufficio Tecnico Comunale accertava che la falesia sottostante una strada comunale, area classificata a pericolo molto elevato per frana, presentava fessurazioni pregiudicanti la staticità della sede stradale e delle abitazioni limitrofe. Il Sindaco adottava così un’ordinanza che disponeva lo sgombero di alcune abitazioni, tra cui quella della ricorrente, e inibiva l’uso della strada. Una successiva relazione geologica confermava lo stato di pericolo e consigliava indagini geotecniche e strutturali sull’ammasso roccioso.
Con una seconda ordinanza il Sindaco consentiva il rientro nelle abitazioni solo a fronte di una perizia asseverata attestante l’assenza di fratture pregiudizievoli. Infine, con l’ordinanza n. 40/4158 del 23 maggio 2014, revocava il divieto limitatamente all’immobile della ricorrente, ma condizionava la revoca all’esecuzione di misure di regimentazione delle acque e imponeva di monitorare annualmente lo stato dei luoghi mediante perizie asseverate, notificate al Comune. La ricorrente impugnava tale atto e chiedeva il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le doglianze sul dedotto vizio di contraddittorio. La parte privata ha interloquito con l’amministrazione e l’atto impugnato è il provvedimento terminale di una serie attizia principiata con la nota di accertamento della pericolosità dell’area. La vicenda era dunque ben nota alla ricorrente e nessun deficit partecipativo può prospettarsi in relazione all’art. 7 legge n. 241/1990.
Quanto all’asserita incompetenza del Sindaco, il Tribunale rileva che la situazione di pericolo per la pubblica incolumità configurava un’emergenza tale da costituire legittimamente il presupposto del potere esercitato dall’autorità di protezione civile ai sensi dell’art. 15, comma 3, legge n. 225/1992.
È invece accolto il motivo relativo all’eccesso di potere per contraddittorietà, sproporzione e incoerenza. Il Collegio riconosce il dovere dell’amministrazione di far eseguire sollecitamente gli interventi necessari per riportare in sicurezza il sito, previa verifica delle condizioni geostrutturali dell’ammasso roccioso. Tuttavia, la parte del provvedimento che accolla alla parte privata le spese e l’onere dei monitoraggi annuali sul bene pubblico è viziata, perché impone un adempimento eccessivo e non di sua spettanza.
Il Tribunale osserva che, come certificato dal tecnico di parte, non sussistevano condizioni di instabilità attuale del fabbricato, la cui agibilità era stata certificata per un periodo duraturo. Sussisteva invece la necessità di monitorare costantemente la parete rocciosa: controllo periodico che spetta al Comune e non al privato cittadino. Entro tali limiti il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto gravato. Le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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