Nessuna legittimazione del rappresentante ad impugnare l’accertamento della società (Cass. civ. Sez. V n. 17515 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo che non rechi alcuna pretesa tributaria nei suoi confronti, essendo intestato e diretto esclusivamente a una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neppure al fine di negare di possedere la qualità e il potere rappresentativo in ragione dei quali le è stata indirizzata la notifica. La carenza di legittimazione attiva attiene al diritto di azione, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d’ufficio dal giudice. Essa va tenuta distinta dalla titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio, che attiene invece al merito della causa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società di capitali a ristretta base familiare un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo all’anno di imposta 2013, all’esito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza conclusa con processo verbale di constatazione. L’atto era intestato alla società; la persona fisica odierna ricorrente, indicata come legale rappresentante per l’annualità in contestazione e come amministratore di fatto, riceveva la notifica solo per conoscenza.
Il ricorso della persona fisica veniva respinto in primo grado per carenza di legittimazione attiva. La sentenza di appello confermava la declaratoria di inammissibilità, rilevando che l’avviso era divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società. La questione approdava così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva un error in procedendo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo di avere un concreto interesse ad agire.
La Corte giudica il motivo infondato. Il giudice di appello aveva accertato che l’atto era stato notificato alla società, che le imposte richieste erano specifiche della stessa, che nessuna pretesa era stata avanzata verso la persona fisica e che la società non aveva impugnato l’atto, divenuto definitivo.
Il Collegio richiama i propri precedenti che negano la legittimazione e l’interesse della persona fisica erroneamente indicata come legale rappresentante della società cui l’atto è rivolto (Cass. n. 9282 del 07.06.2012; Cass. n. 7763 del 20.03.2019). Analogamente è esclusa la legittimazione dell’amministratore di fatto ad impugnare l’avviso rivolto alla società per obbligazioni tributarie ad essa relative (Cass. n. 26702 del 12.09.2022; Cass. n. 29474 del 21.10.2021).
Si precisa che l’interesse dell’amministratore ad impugnare in proprio l’atto emesso verso la società non può ricavarsi dalla sua esposizione a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata: la relativa responsabilità trova fonte immediata nella violazione di obblighi inerenti alla carica e va accertata dall’Ufficio con specifico atto, avverso il quale l’amministratore potrà difendersi, anche negando la qualità supposta.
La Corte distingue poi la legittimazione ad agire dalla titolarità della posizione soggettiva: la prima attiene al diritto di azione e la sua carenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado; la seconda attiene al merito e costituisce elemento costitutivo della domanda (Cass. Sez. U. n. 2951 del 16.02.2016; Cass. n. 3568 del 06.02.2023). Da ultimo si ribadisce il principio di Cass. n. 12864 del 14.05.2025: la persona fisica destinataria di un atto impositivo privo di qualsiasi pretesa nei suoi confronti non è legittimata ad impugnarlo in proprio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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