Ravvedimento del collaboratore di giustizia: no a presunzioni per le misure alternative (Cass. pen. Sez. I n. 22792 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento previsto dall’art. 16-nonies, comma 3, del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti con la criminalità organizzata. Esso richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza. Il passaggio dalla fruizione dei permessi premio alla misura alternativa alla detenzione, per chi abbia aderito per lungo tempo a un sodalizio mafioso, esige una maggiore gradualità, idonea ad acquisire elementi indicativi di un reale ed effettivo cambiamento di vita e di adesione ai valori civili condivisi.

Il Fatto

Il ricorrente, collaboratore di giustizia, condannato a una pena di ventisette anni e quattro mesi di reclusione per plurimi e gravissimi reati e detenuto dal 2016, ha proposto istanza di detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta, pur in presenza di pareri favorevoli degli organi investigativi e di una relazione trattamentale positiva. Il giudice di merito ha ritenuto insufficiente il percorso di consapevolezza raggiunto e ha valorizzato il principio di gradualità.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, censurando il difetto di motivazione e il carattere stereotipato dell’argomentazione sulla incompletezza del ravvedimento. La questione approda in Cassazione per verificare la sostenibilità di tale valutazione rispetto alle risultanze istruttorie.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un principio consolidato: il ravvedimento non si presume per il solo fatto della collaborazione. Richiamando Sez. I n. 43256 del 22 luglio 2018, Rv. 274517-01, la sentenza ribadisce che occorrono elementi specifici e ulteriori, idonei a dimostrarne in positivo l’effettiva sussistenza, sia pure in termini di ragionevole probabilità.

Nel caso concreto, il Tribunale aveva enunciato e considerato tutti gli elementi di segno positivo, ma li ha ritenuti non sufficienti. La estrema gravità e la lunga durata del percorso criminale, maturato in ambito associativo, non costituiscono espressione di devianze occasionali, ma implicano una adesione di lungo periodo a un sistema di vita e di valori incompatibile con il vivere civile.

Da qui la necessità di una maggiore gradualità nel passaggio dai permessi premio alla misura alternativa. I primi si svolgono in un contesto protetto e sotto l’osservazione degli organi di trattamento; la seconda comporta una verifica diversa del percorso di risocializzazione. Non basta il formale rispetto delle prescrizioni.

La Corte considera gli argomenti del Tribunale fondati su elementi concreti: la parzialità della relazione dell’equipe di trattamento, l’assenza di condotte riparatorie e l’esame incompleto dei gravi reati. Non è stata superata la criticità di un racconto connotato da autocommiserazione, con una analisi superficiale del passato e del periodo di latitanza.

Il ricorso non si confronta con tali argomenti se non mediante censure generiche. Il provvedimento impugnato risulta quindi immune dai vizi denunciati, con rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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