Fumus come astratta sussumibilità nel riesame cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 13386 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il sindacato del tribunale del riesame si sostanzia nella verifica del fumus commissi delicti, inteso come astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato, correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l’evento alla condotta dell’indagato. Non è necessaria una valutazione di gravità indiziaria. In materia di truffa, l’idoneità degli artifici e raggiri deve essere valutata ex ante, non potendo la mancanza di diligenza dell’ente erogatore, anche in sede di controlli, escludere l’idoneità del mezzo truffaldino. La condotta omissiva che induce in errore la persona offesa integra il delitto di truffa. È affetta da motivazione apparente, e quindi viziata per violazione di legge, l’ordinanza del riesame che ometta di valutare il collegamento tra il reato presupposto e la condotta di autoriciclaggio, non considerando la portata trasformativa delle operazioni di impiego delle somme illecite.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, di somme di denaro quale profitto dei reati di truffa aggravata ai danni dell’Agea e dell’Ismea e di autoriciclaggio. Il Tribunale del riesame, su istanza dell’indagata, annullava il decreto, ritenendo insussistente il fumus del reato presupposto per difetto del nesso di causalità tra le condotte, definite opache, e l’erogazione dei contributi, valorizzando la negligenza degli enti erogatori e la marginalità dell’esistenza di due progetti incompatibili sul medesimo terreno.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Europeo Delegato, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 640-bis cod. pen., contestando la nozione di “causa efficiente” utilizzata dal Tribunale e la valorizzazione della condotta della persona offesa in luogo della valutazione ex ante dell’idoneità dei raggiri.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito che il sindacato di legittimità sulle ordinanze del riesame in materia di provvedimenti reali è circoscritto alla sola violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Tale violazione ricorre, secondo il diritto vivente, in caso di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione meramente apparente, come affermato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 2004.
La Corte ha evidenziato che il Tribunale ha reso una motivazione di carattere eccentrico ed ambiguo, omettendo di valutare il necessario collegamento tra il capo a) e il capo b) dell’imputazione. Il riferimento alla mancanza di una “causa efficiente” delle condotte è stato ritenuto estraneo al paradigma del fumus commissi delicti, che richiede la sola astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie penale, senza considerare gli elementi posti a base del provvedimento genetico.
La Corte ha inoltre censurato la valorizzazione della negligenza dei funzionari di Agea e Ismea, affermando che in tema di truffa l’idoneità degli artifici e raggiri deve essere valutata ex ante, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità. La mancanza di diligenza dell’ente erogatore, anche nell’esecuzione di controlli, non esclude l’idoneità del mezzo truffaldino che determina l’attivazione del procedimento per ottenere un ingiusto vantaggio. La Corte ha altresì richiamato il principio per cui ricorre la truffa anche in caso di condotta omissiva che induca in errore la persona offesa, situazioni chiaramente emersa nel caso di specie, ove nulla era stato dichiarato circa la pendenza del progetto incompatibile.
Quanto al delitto di autoriciclaggio, la Corte ha ritenuto la motivazione apparente laddove il Tribunale aveva descritto le condotte trasformative senza valutarne la portata illecita, omettendo di considerare che la lecita vestizione delle somme di origine illecita costituisce il risultato dell’attività criminosa, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
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Nota della Redazione
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