Subordinazione della sospensione condizionale all’eliminazione del danno (Cass. pen. Sez. 6 n. 10506 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione condizionale della pena, per il delitto di cui all’art. 635 cod. pen., è obbligatoriamente subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La natura obbligatoria di tale condizione legale comporta che l’omessa subordinazione del beneficio integri un vizio della sentenza, deducibile dal pubblico ministero in sede di legittimità, sussistendo l’interesse dello stesso a impugnare la pronuncia che conceda la sospensione condizionale senza prescriverla.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, all’esito di un giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato per i reati di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, unificati dalla continuazione. Il giudice di merito ha concesso le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, e ha disposto la sospensione condizionale della pena.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Torino. Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione delle attenuanti generiche; con il secondo motivo ha eccepito l’omessa applicazione dell’art. 635, comma quinto, cod. pen., che subordina il beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato ovvero, in caso di non opposizione del condannato, allo svolgimento di lavori socialmente utili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dapprima scrutinato il primo motivo di ricorso, concernente la concessione delle circostanze attenuanti generiche. In proposito, ha ritenuto la motivazione del Tribunale non contraddittoria né manifestamente incongrua, ribadendo che il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla prevalenza di uno solo degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., purché logicamente esplicitato. Il motivo è stato quindi rigettato.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha affermato che sussiste l’interesse del pubblico ministero a impugnare la sentenza che concede la sospensione condizionale della pena senza subordinarla all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, richiamando, in tal senso, un proprio precedente.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha concesso il beneficio senza applicare la condizione prevista dall’art. 635, comma quinto, cod. pen., norma che, per il delitto di danneggiamento, introduce una specifica modalità di concessione della sospensione, imponendo al giudice di subordinarla all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato oppure, in mancanza di opposizione del condannato, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
La natura obbligatoria di tale condizione ha indotto la Corte a qualificare l’omissione come un vizio della sentenza, evidenziando che la concessione del beneficio senza la prescritta subordinazione integra un’ipotesi di erronea applicazione della legge penale. L’annullamento è stato pertanto disposto con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione, limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale, rigettandosi il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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