Annullata sentenza giudice di pace per omessa motivazione su controlli alimentari (Cass. pen. Sez. IV n. 2989 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reati alimentari, il giudice di merito che si limiti ad accertare l’origine della contaminazione del prodotto, senza esaminare il distinto profilo degli obblighi di controllo e di cautele imposti agli operatori del settore nella fase di produzione e di vendita, incorre in omessa motivazione. L’art. 5, lett. d), l. 30 aprile 1962, n. 283 vieta di distribuire per il consumo sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, sì che il rispetto dei requisiti di lavorazione non esaurisce l’indagine. Integra inoltre il vizio di travisamento della prova per omissione la mancata considerazione di dichiarazioni acquisite e potenzialmente decisive.
Il Fatto
Il Giudice di Pace di Macerata, con sentenza del 22/02/2024, dichiarava non doversi procedere nei confronti di due imputati — soci e legali rappresentanti di una società agricola — in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen. Per alcune persone offese rilevava l’estinzione per remissione di querela; per le altre l’insussistenza del fatto. Agli imputati si contestava di avere posto in vendita formaggio contaminato da salmonella, cagionando lesioni a chi lo aveva ingerito, in assenza dei dovuti controlli e cautele.
Il giudice di pace riteneva che la fonte di contaminazione fosse rimasta ignota, forse di natura accidentale, e che l’azienda avesse rispettato i requisiti di lavorazione del latte. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione una delle persone offese, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare una questione di ammissibilità. Rileva che, per le sentenze inappellabili del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto dalle parti, ivi compresa la parte civile, per tutti i motivi elencati nell’art. 606 cod. proc. pen. Il dato si desume dall’art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000 e dall’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 11/2008. Il collegio richiama sul punto Sez. I n. 48928 del 2019 e Sez. V n. 23043 del 2021.
Nel merito, il primo motivo è ritenuto fondato. Nell’atto di esercizio dell’azione penale si contestava agli imputati di avere prodotto e venduto il formaggio in assenza dei dovuti controlli e cautele. La sentenza impugnata, invece, si era soffermata solo sulla causalità della originaria contaminazione del latte crudo, sulla base delle testimonianze degli operatori dell’azienda sanitaria: nell’allevamento erano presenti solo due animali, poi abbattuti, portatori di salmonella, e la fonte era rimasta ignota.
Così facendo, il giudice di pace ha omesso di esaminare il diverso profilo della successiva attività di controllo antecedente alla somministrazione del prodotto lavorato. La censura investe la conformità del comportamento dei produttori nella fase di vendita, con riguardo all’art. 5, lett. d), l. n. 283/1962, che vieta di distribuire per il consumo sostanze alimentari comunque nocive. La Corte giudica del tutto generico il riferimento alle dichiarazioni dei consulenti aziendali, che avevano valorizzato il rispetto dei requisiti e dei controlli periodici sulla lavorazione.
Anche il secondo motivo è fondato. Il travisamento della prova per omissione, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ricorre quando manca la motivazione su un elemento probatorio acquisito e potenzialmente decisivo. Il giudice di primo grado non ha considerato le dichiarazioni rese in sede di esame da uno degli imputati, secondo cui nell’azienda non veniva effettuato alcun controllo specifico per la salmonella. Sul punto il collegio richiama Sez. IV n. 50557 del 2013 e Sez. VI n. 8610 del 2020.
Per queste omissioni motivazionali la sentenza è annullata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio — ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen. — al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 622 c.p.p. – Annullamento della sentenza ai soli effetti civili