Il giudice del riesame non rivisita il giudicato cautelare (Cass. pen. Sez. 3 n. 18928 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora, a seguito dell’impugnazione dell’ordinanza genetica, si sia formato il giudicato cautelare, la situazione relativa a gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari si cristallizza rebus sic stantibus. La misura non è revocabile o sostituibile se non vengono prospettati fatti sopravvenuti, ovvero fatti preesistenti ma non valutati dal giudice che ha applicato la misura. L’efficacia preclusiva endoprocessuale impedisce di riproporre questioni già dedotte o implicitamente decise, anche adducendo argomenti diversi. Il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., è competente solo a valutare elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito. Il mero decorso del tempo dall’applicazione della misura è elemento neutro, rilevante solo ai fini dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 10.12.2025, respingeva l’appello proposto nell’interesse dell’indagato avverso il provvedimento del Tribunale che aveva rigettato l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il giudice del riesame rilevava che, essendosi formato il giudicato cautelare a seguito della conferma dell’impianto accusatorio da parte della Corte di Cassazione, nessun elemento di novità era stato introdotto dalla difesa.
Avverso tale ordinanza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza esclusiva della misura carceraria e all’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Si invocavano, quali elementi sopravvenuti, i verbali di trascrizione delle udienze dibattimentali concernenti l’esame dei testi di polizia giudiziaria, dai quali sarebbe emerso un quadro probatorio ridimensionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Ha premesso che, una volta esaurito l’iter delle impugnazioni avverso l’ordinanza genetica, la situazione cautelare si cristallizza in una sorta di giudicato relativo, non soggetto a revoca se non vengono prospettati fatti sopravvenuti o fatti preesistenti ma non valutati. Ha richiamato il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 14535 del 2007 e la giurisprudenza successiva, precisando che la preclusione endoprocessuale opera allo stato degli atti e può essere superata solo da nuovi elementi che alterino il quadro definito.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che gli elementi sopravvenuti indicati dalla difesa — le dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria — fossero già stati esaminati dal Tribunale del riesame, che aveva fornito una motivazione logica e non apparente. Le censure difensive risultavano volte a sollecitare una mera rilettura del quadro probatorio, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, la difesa aveva richiamato solo parte delle deposizioni, trascurando quanto riferito nell’esame del Pubblico Ministero.
In ordine all’aggravante mafiosa, la Corte ha osservato che la sua sussistenza era già stata confermata dalla seconda sezione in sede di ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. Quanto all’adeguatezza della misura, la Corte ha integralmente richiamato la motivazione della sentenza del 4 aprile 2025, la quale aveva evidenziato la rilevanza della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la gravità dei fatti, l’ingente profitto della frode fiscale e la particolare spregiudicatezza criminale dimostrata, degradando il valore dell’assenza di precedenti penali.
La Corte ha infine precisato che il decorso di oltre un anno dall’applicazione della misura è un elemento neutro, non assumendo rilievo in assenza di ulteriori elementi valutativi. L’attività lavorativa svolta in periodo coevo ai reati non è stata ritenuta espressione di un allontanamento dalle logiche criminali. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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