Cass. pen. Sez. III n. 35282 del 05.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 35282/2026, depositata il 05/10/2026 (R.G. 16120/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Ubalda Macrì Fabio Zunica – Relatore – ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da avverso la sentenza del 16-12-2025 della Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse dall’avvocato difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. presente provvedimento gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 dicembre 2025, la Corte di appello di L’Aquila confermava la decisione del 26 marzo 2025, con la quale il Tribunale di Vasto aveva condannato concesse le attenuanti generiche ed esclusa la recidiva, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatti commessi in 2. Avverso la sentenza della Corte di appello abruzzese, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi. Con il primo, la difesa censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’accertamento circa la capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, osservando che la relazione peritale del dottor e le dichiarazioni rese dal medesimo in sede di esame non hanno consentito di fugare ogni incertezza in ordine alle condizioni psico-fisiche in cui versava al momento del fatto: in proposito si precisa che la valutazione del perito, lungi dall’essere autonoma e critica, si è fondata essenzialmente sul contenuto, peraltro non sempre correttamente inteso, di informazioni rese de relato da altre figure professionali in contesti e per finalità differenti, oltre che sulle dichiarazioni rese dall’imputato, il quale, anche in ragione della patologia da cui risulta affetto, è ben libero di selezionare il vissuto da narrare al sanitario. Di tali profili critici, oggetto di specifici rilievi difensivi, la Corte di appello avrebbe mancato di tenere conto, aderendo a sua volta acriticamente alle conclusioni del perito. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, rilevandosi che le patologie dell’imputato hanno influito sul processo formativo della volontà e, segnatamente, sul suo convincimento circa la legittimità della richiesta volta al conseguimento del beneficio richiesto, avendo riposto affidamento nelle rassicurazioni rese dal Patronato di in ordine alla legittimità della domanda avanzata.

Il terzo motivo è dedicato al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente di al momento del fatto, evidenziandosi in proposito che, alla luce delle già esposte considerazioni del perito ben poteva nel caso di specie essere quantomeno riconosciuta la diminuente di cui all’art. 89 cod. pen. Con il quarto motivo, si contesta la mancata sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena sostitutiva della detenzione domiciliare, sottolineandosi che “i copiosi e gravi precedenti” valorizzati in senso negativo dalla Corte territoriale hanno in realtà consentito in primo grado l’esclusione della recidiva, trattandosi di condanne riferite a condotte risalenti al 1995, al 2009 e al 2017.

2.1. Con memoria trasmessa il 9 giugno 2026, l’avvocato difensore di fiducia del ricorrente, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dai primi tre motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, occorre evidenziare che la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputato non presenta alcun vizio di legittimità. Deve premettersi al riguardo che non è contestata la sussistenza del reato dal punto di vista oggettivo, essendo pacifico che nelle domande presentate il 1° marzo 2021 e il 29 luglio 2022, volte a ottenere il reddito di cittadinanza, ha dichiarato falsamente di essere l’unico componente del suo nucleo familiare, omettendo di dichiarare la convivenza con la madre in tal modo percependo un importo maggiore di quello a lui effettivamente spettante. Il tema controverso riguarda piuttosto l’accertamento delle condizioni di salute dell’imputato al momento del fatto e l’asserita scusabilità della condotta illecita. Le questioni sono state già adeguatamente affrontate dalla Corte di appello (cfr. pagine 5, 6, 7, 8 e 9 della sentenza impugnata) che, sviluppando ulteriormente le considerazioni già espresse dal Tribunale (cfr. pagine 3 e 4 della decisione di primo grado), ha escluso la configurabilità di un vizio di mente, totale o anche solo parziale, in capo a essendo questi pienamente capace di intendere e volere al momento del fatto, come emerso chiaramente dalla perizia del dottor non smentita peraltro da una consulenza tecnica di segno contrario. Il perito, in particolare, nell’escludere il difetto di imputabilità del ricorrente, ha richiamato, anche nel corso del suo esame svoltosi all’udienza del 5 marzo 2025, la copiosa documentazione sanitaria acquisita sia presso la Casa circondariale di sia presso l’Asl di Lanciano Vasto Chieti, essendo stato accertato in tal modo (senza che al riguardo siano ravvisabili profili di reale travisamento dei dati acquisiti) che all’epoca dei fatti, era affetto da un disturbo antisociale di personalità di grado lieve, in comorbilità da disturbo da uso di sostanze (alcol e stupefacenti) in remissione protratta, non essendo tale complessiva condizione di entità tale da integrare un vizio totale o parziale di mente. Tale valutazione è stata ulteriormente corroborata dagli esiti del colloquio psichiatrico con l’imputato, il quale al cospetto del perito non ha palesato alcuna alterazione delle principali facoltà cognitive, facendo presente di non fare più uso di cocaina da tre anni. Le conclusioni del perito sono state ragionevolmente condivise dai giudici di merito, in quanto scaturite un accertamento immune da censure, sia in ordine all’acquisizione dei documenti sanitari, peraltro riferiti anche a tempi recenti, presso altre strutture, sia rispetto all’effettuazione del colloquio dell’imputato, utile al fine di verificare in maniera diretta e attuale i dati emergenti dalla storia clinica. Di qui la legittima esclusione di aspetti critici con riferimento tanto all’imputabilità, quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, tema quest’ultimo rispetto al quale le argomentazioni difensive, già in sede di merito, si sono rivelate non adeguatamente specifiche, stante la mancata prova di un errore inescusabile rispetto al tenore delle false dichiarazioni rese ai fini dell’ottenimento del reddito di cittadinanza, concernenti invero un elemento di fatto ben noto al ricorrente.

1.1. In definitiva, il giudizio delle due conformi sentenze di merito circa la sussistenza della piena capacità di intendere e di volere di al momento del fatto e circa la ravvisabilità in capo allo stesso dell’elemento psicologico del reato, in quanto sorretto da considerazioni razionali e non distoniche rispetto alle convergenti acquisizioni probatorie disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che sollecitano differenti valutazioni di merito che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità di legittimità, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. A ciò deve solo aggiungersi che, nell’escludere la rilevanza del riscontrato disturbo antisociale di personalità di grado lieve, in capo a rispetto alla condotta dichiarativa a lui ascritta, i giudici di merito hanno operato buon governo della condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 21065 del 12/03/2024, Rv. 286482), secondo cui, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale, il che è stato escluso in maniera non illogica nella vicenda in esame. Ne consegue che non vi è spazio per l’accoglimento delle censure difensive articolate nei primi tre motivi di ricorso.

2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al quarto motivo. Ed invero, nel disattendere la richiesta difensiva volta all’applicazione della pena sostituiva della detenzione domiciliare, la Corte territoriale ha osservato (pagine 9 e 10 della sentenza impugnata) che, nel caso di specie, non poteva formularsi una prognosi positiva sul rispetto delle prescrizioni da parte del condannato, in ragione dei gravi e numerosi precedenti a suo carico, come quelli per detenzione illecita e traffico di sostanze stupefacenti, rapina e porto d’armi, dovendo da ciò desumersi la propensione del ricorrente a rendersi insensibile ai dettami dell’ordinamento. Orbene, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità, le obiezioni difensive sono destinate a rimanere sullo sfondo, in quanto finalizzate a sollecitare differenti apprezzamenti di merito che, come detto, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, dovendosi a ciò solo aggiungere, da un lato, che l’esclusione della recidiva da parte del primo giudice non si pone, di per sé, in rapporto di incompatibilità con la differente valutazione prognostica richiesta dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981, e, dall’altro lato, che l’ultimo precedente penale, quello per rapina e porto d’armi, risale al 2017, ossia a pochi anni prima dalla commissione del primo dei due episodi contestati, risalente al 2021, il che vale a corroborare il giudizio sulla non manifesta illogicità della risposta della Corte di appello, avendo questa Corte chiarito che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa circa l’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato, pur non essendo in sé dirimente il richiamo ai precedenti penali del condannato, possono comunque trarsi elementi di valutazione anche dalla natura e dal numero degli stessi, oltre che dall’epoca di commissione degli illeciti (cfr. Sez. 4, n. 33193 del 24/06/2025, Rv. 288741).

3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell’interesse di deve essere pertanto rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23.06.2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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