Inammissibile il ricorso sulla diffamazione aggravata via social (Cass. pen. Sez. VII n. 23698 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione aggravata commessa mediante pubblicazione su social network, la riferibilità all’imputato delle espressioni offensive può essere desunta, in assenza di accertamenti sull’indirizzo IP, dalla corrispondenza del nickname al nome dell’imputato, dall’omessa denuncia del furto di identità e dai precisi riferimenti contenuti nei post a vicende personali conoscibili solo da determinati soggetti. È inammissibile, per converso, il ricorso per cassazione che, censurando il vizio di motivazione, tenda a una rivalutazione delle prove o alla riproposizione del significato del compendio probatorio, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La esimente del diritto di critica, esclusa per l’incontinenza delle espressioni, non può essere reintrodotta in sede di legittimità mediante doglianze versate in fatto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per diffamazione aggravata; la Corte di appello competente, in sede distaccata, ha confermato la sentenza di condanna. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi con i quali ha censurato, tra l’altro, il vizio di motivazione in ordine all’autenticità dell’estratto cartaceo del post a sé ricondotto, all’omesso controllo sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, alla valenza probatoria della corrispondenza nominativa del nickname, all’omessa denuncia per furto d’identità e al mancato riconoscimento dell’esimente del diritto di critica. La questione giunge in cassazione perché il ricorrente assume che la motivazione della sentenza territoriale sia viziata sotto tutti i profili indicati.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi congiuntamente quanto alla loro natura. Quanto al primo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione sull’autenticità documentale dell’estratto cartaceo del post a sé ricondotto. La doglianza è inammissibile perché si risolve in censure volte a ottenere una non consentita rivalutazione delle prove: la Corte territoriale ha chiarito che la prova deriva non solo dal documento, ma soprattutto dalle dichiarazioni della persona offesa, sulla cui credibilità è stato escluso ogni dubbio.
Il secondo motivo, relativo all’omesso controllo sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato: il ricorrente asserisce un difetto di motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato, nel quale si sottolinea la piena attendibilità e credibilità della persona offesa, il cui racconto è stato ritenuto lineare, coerente e riscontrato dagli ulteriori elementi probatori.
Il terzo e il quarto motivo sono parimenti inammissibili perché ripropongono il significato del compendio probatorio senza confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata ha evidenziato che, in assenza di accertamenti sull’indirizzo IP, deve attribuirsi rilevanza probatoria anche al contenuto dei post offensivi, ove inerente a fatti oggettivamente conoscibili solo da determinati soggetti. Nel caso concreto la riferibilità all’imputato delle espressioni offensive è attestata dal post pubblicato su un profilo il cui nickname corrisponde al nome del ricorrente, dall’omessa denuncia del furto di identità e, soprattutto, dai precisi riferimenti contenuti nei post alle vicende personali intercorse con le persone offese.
Il quinto motivo, concernente il mancato riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, è inammissibile in quanto costituito da doglianze versate in fatto, estranee all’orizzonte del giudizio di legittimità per giurisprudenza consolidata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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