Partecipazione al clan configura concorso esterno senza reati-fine (Cass. pen. Sez. 2 n. 14398 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è reato di pericolo, la cui configurabilità non dipende dalla realizzazione dei reati-fine, che costituisce evenienza solo eventuale. La prova della partecipazione può essere tratta da un compendio indiziario che includa la consapevolezza e la volontà di far parte del sodalizio, ancorché il contributo offerto sia limitato ad un solo settore economico di interesse del clan. L’aggravante dell’associazione armata ha natura oggettiva e, ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., si comunica ai concorrenti nel reato; per la sua configurabilità occorre che la disponibilità delle armi sia riferibile al sodalizio e non al singolo esponente.
Il Fatto
Con sentenza del 12 giugno 2025, la Corte di appello di Salerno confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di due imprenditori, padre e figlio, per il reato di partecipazione a un’associazione di tipo camorristico operante nel territorio di Scafati. Il primo era stato condannato anche per il reato di false informazioni al Pubblico ministero, mentre il secondo per una tentata estorsione aggravata. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato associativo e alla configurabilità dell’aggravante dell’associazione armata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da uno degli imputati per carenza di legittimazione del difensore, essendo stato l’atto depositato successivamente alla revoca della nomina. Nel merito, i giudici di legittimità hanno rigettato tutte le censure difensive, ritenendo infondate le doglianze relative alla prova della partecipazione al sodalizio criminale. La Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, avesse correttamente valorizzato il contenuto di numerose conversazioni intercettate, dimostrative dell’avvenuto inserimento degli imputati nel contesto mafioso e della loro piena consapevolezza di operare all’interno di un sistema illecito condiviso.
Quanto alla tesi difensiva secondo cui il mancato raggiungimento degli obiettivi illeciti priverebbe di significato accusatorio gli elementi indiziari raccolti, la Suprema Corte ha ribadito che il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. è reato di pericolo, la cui consumazione non richiede la realizzazione dei reati-fine. L’attenzione è stata quindi concentrata sulla sussistenza del dolo di partecipazione, desumibile dalla stabilità del vincolo e dalla consapevolezza di contribuire al perseguimento degli scopi del sodalizio. In tale prospettiva, la Corte ha ritenuto irrilevante la circostanza che l’attività illecita degli imputati fosse rimasta circoscritta ad un solo settore economico, nonché l’assenza di un concreto incremento patrimoniale della loro azienda.
In ordine all’aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., la Corte ha confermato la natura oggettiva della circostanza, comunicabile ai concorrenti ex art. 59, secondo comma, cod. pen., precisando che l’impugnata sentenza aveva correttamente dimostrato la riferibilità delle armi all’intero consesso criminale e non al solo capo clan, attraverso l’analisi di episodi specifici e di dialoghi intercettati dai quali emergeva la consapevolezza degli imputati del possesso di armi da parte del gruppo. Infine, con riferimento al reato di false informazioni al Pubblico ministero, la Corte ha escluso la sussistenza della scriminante dello stato di necessità, richiamando le dichiarazioni dell’imputato che rivendicava la propria condotta omertosa come frutto di una scelta etica e non di una costrizione. I ricorsi sono stati rigettati con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 59 c.p. – Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere