Nessuna reformatio in peius se il giudice d’appello riduce la pena base (Cass. pen. Sez. V n. 37164 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello proposto dal solo imputato, non viola il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. la decisione che, pur pervenendo a una pena finale identica a quella di primo grado, muova da una pena base più favorevole e riduca in misura minore, in termini assoluti e proporzionali, le diminuzioni già concesse. Il giudizio sull’entità delle diminuzioni per le circostanze attenuanti o per il rito non è vincolato, né nel valore assoluto né in quello relativo, dalle determinazioni assunte sul punto dal giudice precedente: ciò che rileva è il divieto di aumentare la pena complessiva in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero. Quanto alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, da condurre ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, riconosceva al ricorrente il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava la violazione del divieto di reformatio in peius, perché il giudice territoriale aveva rilevato d’ufficio, in senso deteriore, l’errore del primo giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio, laddove era stata operata la diminuzione per il rito abbreviato nella misura della metà anziché di un terzo. Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., per essersi la valutazione sulla non particolare tenuità del fatto fondata non sulla condotta posta in essere, ma in via congetturale sulla sua finalizzazione alla commissione di una serie indeterminata di reati.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per prima, per ragioni di priorità logica, la questione relativa alla particolare tenuità del fatto. Nel ricostruire le coordinate generali della valutazione ex art. 131-bis cod. pen., richiama il principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016 (Tushaj), secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.

Nel caso concreto la decisione impugnata ha argomentato in modo logico sulla gravità della condotta, valorizzando non già solo ipotetiche condotte illecite successive, quanto la dimensione finalistica della condotta illecita accertata, peraltro anteriore di due anni rispetto ai fatti. Il motivo è dunque disatteso.

Quanto al primo motivo, la Corte osserva che il giudice d’appello ha condannato il ricorrente a una pena finale uguale a quella irrogata in primo grado, ma partendo da una pena base più favorevole. L’intervento in melius sulla pena base implica che il giudizio sull’entità delle diminuzioni per le attenuanti o per il rito non era vincolato, né nel valore assoluto né in quello relativo, dalle determinazioni del giudice precedente, ferma la necessità, in mancanza di impugnazione del Pubblico Ministero, di non aumentare la pena complessiva.

La Corte richiama sul punto Sez. V n. 209 del 06.10.2022, dep. 2023 (Cundari), che ha affermato il principio per cui, nel caso di impugnazione del solo imputato, non viola il divieto di reformatio in peius la decisione d’appello che, avendo mutato tutti i componenti del computo della pena, operi per le attenuanti generiche una riduzione minore, in termini assoluti e proporzionali, rispetto a quella effettuata dal primo giudice.

La Corte rileva infine che, in mancanza di indicazioni nella pronuncia di primo grado sulle modalità con cui si era pervenuti alla pena finale, è solo congetturale il ragionamento difensivo secondo cui la riduzione sarebbe dovuta alla concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e, dunque, a un errore nella riduzione premiale per il rito abbreviato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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