Continuazione: non basta l’omogeneità delle rapine senza disegno unitario (Cass. pen. Sez. I n. 22445 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato (art. 81, secondo comma, cod. pen.), la prova dell’unicità del disegno criminoso, investendo la sfera psichica dell’agente, deve essere ricavata da indici esteriori alla condotta. Non è sufficiente valorizzare la presenza di alcuno degli indici elaborati dalla giurisprudenza — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità — se i singoli reati risultino frutto di determinazione estemporanea. L’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di condotte criminose, né con una generale tendenza a porre in essere reati. Quanto più ampio è il lasso di tempo tra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze: una relativa a rapina aggravata commessa nel 2014, l’altra relativa a rapine e lesioni aggravate commesse nel 2015. Il giudice territoriale osservava che l’identica natura dei reati, l’omogeneità delle condotte e la contiguità temporale degli episodi non sono sufficienti a provare una unitaria ideazione criminosa, richiedendosi che la rappresentazione iniziale dell’agente comprendesse tutti gli illeciti da porre in atto.

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa, deducendo la violazione dell’art. 81, comma 2, cod. pen. per omessa valutazione degli indici sintomatici del disegno unitario e il difetto e la contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dell’istituto. Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, i singoli reati devono presentarsi come realizzazione di un programma delineato, sia pure a grandi linee, ab initio nella mente del soggetto: da quando si commette la prima violazione, le altre devono essere già deliberate nelle loro linee essenziali. Le singole manifestazioni della volontà criminosa esprimono così l’attuazione, pur dilazionata nel tempo, di un unico disegno.

La prova di tale congiunta previsione, osserva il Collegio, va ricavata da indici esteriori alla condotta. Tali indicatori sono stati individuati dalla giurisprudenza — richiamata nella specie con Sezioni Unite n. 28659 del 18.5.2017 — nell’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio-temporale, nelle singole causali, nelle modalità della condotta e nella sistematicità. Nessuno di tali elementi, però, è sufficiente se i reati successivi risultano comunque frutto di determinazione estemporanea.

Sul piano temporale la Corte richiama un proprio precedente (Sez. I n. 41718 del 28.11.2025): il decorso del tempo è elemento decisivo, poiché, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso tra le violazioni, tanto più improbabile è la programmazione unitaria. Un consistente intervallo tra un episodio e il successivo è indice logico di una successione di azioni sorrette da rinnovata ideazione.

Nel caso concreto, gli indici offerti dal ricorrente — omogeneità delle condotte, contiguità temporale di circa quattro mesi e contiguità territoriale tra Comuni limitrofi — non provano l’ideazione originaria e la determinazione volitiva unitaria, mancando specifiche allegazioni e prove di un momento intellettivo unico. L’ordinanza impugnata, conclude la Corte, ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati, ravvisando negli elementi addotti il segno di una propensione al crimine espressa al presentarsi dell’occasione. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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