Reato continuato: onere di allegazione del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 10715 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, all’istante che ne invoca il riconoscimento incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere l’esistenza di una volizione unitaria, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità o analogia dei titoli di reato. Tali indici, in difetto di dati sintomatici, sono espressione di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, piuttosto che di attuazione di un disegno criminoso unitario. Il vincolo della continuazione postula, pertanto, una programmazione unitaria dei reati precedente al primo di essi, almeno nella loro linea essenziale, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito e non può essere sostituito in sede di legittimità. Ne deriva che le censure volte a contestare la valutazione degli elementi indiziari si risolvono in una nuova valutazione in fatto, non consentita in cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva istanza di unificazione per continuazione di più sentenze di condanna, chiedendo che i reati in esse giudicati fossero ricondotti a un unico disegno criminoso. Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 27/06/2024, respingeva l’istanza, rilevandone l’inammissibilità quanto alle prime tre sentenze, già oggetto di precedente richiesta definita, e la insussistenza del vincolo quanto alle restanti. Avverso tale provvedimento il condannato ricorreva per cassazione, deducendo il difetto di motivazione e la sussistenza della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che gli argomenti dedotti sono manifestamente infondati e in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui desumere l’esistenza di una volizione unitaria. Il riferimento è a Sez. U, sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01, che costituisce il precedente cardine nella materia.
Secondo il principio richiamato, all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell’assunto. In difetto di tali dati sintomatici, è irrilevante il solo riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti oppure all’identità o analogia dei titoli di reato. Tali elementi costituiscono, per lo più, indici di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, anziché di attuazione di un progetto criminoso unitario.
La Corte ha poi verificato la correttezza del provvedimento impugnato, che con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse aveva rilevato l’inammissibilità dell’istanza quanto alle prime tre sentenze, perché oggetto di precedente richiesta già decisa, e aveva respinto nel merito l’unificazione delle sentenze tra loro. Il Tribunale aveva evidenziato che, pur trattandosi di reati contro il patrimonio, la specificità delle condotte e il tempo decorso tra i fatti escludevano che il condannato avesse programmato in origine la commissione degli stessi, apparsi invece frutto di decisioni estemporanee.
Il ricorrente non ha indicato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le violazioni, intervenute a distanza di mesi l’una dall’altra, eludendo così il nucleo centrale del principio: la necessità di una preventiva programmazione unitaria dei reati, quindi precedente al primo di essi per cui si chiede il riconoscimento del vincolo, almeno nella loro linea essenziale. Le censure, inoltre, oltre a denunciare un asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento, attengono tutte al merito e invocano sostanzialmente una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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