Furto in abitazione e privata dimora dell’immobile non abitato (Cass. pen. Sez. VII n. 32192 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto in abitazione, integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata. Il vizio di travisamento della prova vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione, nel ragionamento del giudice di merito, del dato probatorio rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale distorsione, ma non del suo significato, atteso il divieto di rilettura nel merito dell’elemento di prova. È aspecifico il motivo che, deducendo la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non si confronti con le ragioni ostative esplicitate nella sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso che, confermando la decisione di primo grado, lo ha ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato di energia elettrica, violazione di domicilio e danneggiamento.
La difesa aveva depositato memoria contenente motivi nuovi. Il ricorso investe, tra l’altro, l’effettiva utilizzazione abitativa dell’immobile, che i giudici di merito avevano ritenuto sussistente pur a fronte della modestia dei consumi delle utenze e in assenza di puntuale riscontro.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la memoria difensiva con motivi nuovi, rilevandone il deposito oltre il termine perentorio previsto dall’art. 611 cod. proc. pen. L’atto, pertanto, non è suscettibile di scrutinio nel merito.
Quanto ai primi quattro motivi, che deducono travisamento della prova e vizio della motivazione, il Collegio li qualifica come meramente reiterativi e manifestamente infondati. La Corte richiama il principio per cui, in tema di furto in abitazione, integra la nozione di privata dimora l’immobile che, anche se non abitato, sia funzionalmente destinato per caratteristiche intrinseche e destinazione allo svolgimento di atti della vita privata (Sez. 5, n. 8346 del 09.01.2025, Mandanici).
Le censure sulla deposizione testimoniale si risolvono, osserva il Collegio, nella richiesta di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa, senza enucleare vizi deducibili in sede di legittimità. Viene richiamata la Sez. 5, n. 26455 del 09.06.2022, Dos Santos, secondo cui il vizio di contraddittorietà processuale circoscrive la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio, quasi come “fotografia” neutra del significante, ma non del significato.
Il quinto motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è dichiarato aspecifico: la difesa deduce vizi della motivazione che non si confrontano con le ragioni ostative ravvisate nel limite edittale e poste a fondamento della sentenza impugnata, risolvendosi in una mera manifestazione ottativa.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento