Pericolosità mafiosa attuale presunta senza motivazione specifica (Cass. pen. Sez. 2 n. 3778 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione personali, quando il giudice della prevenzione ha fornito un’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza della partecipazione del proposto a un’associazione di tipo mafioso e non sussistono elementi dai quali possa ragionevolmente desumersi che l’appartenenza sia venuta meno, non è richiesta una motivazione specifica che dia conto delle ragioni per le quali il soggetto sia da considerare attualmente pericoloso. L’obbligo di verifica della persistenza della pericolosità sociale previsto dall’art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. n. 159/2011 opera solo nel caso in cui l’esecuzione della misura sia stata sospesa per la sottoposizione dell’interessato a detenzione, circostanza che deve essere dedotta e chiarita dal ricorrente.

Il Fatto

Con decreto del 23 settembre 2025, la Corte di appello di L’Aquila confermava il decreto del Tribunale di L’Aquila che aveva applicato al ricorrente la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto, deducendo quattro motivi: l’erronea applicazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen. e la violazione del diritto di difesa per lo svolgimento dell’udienza camerale; la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale; l’erronea valutazione dell’attualità della pericolosità sociale; e la violazione dell’obbligo di verifica della persistenza della pericolosità dopo la cessazione della detenzione protrattasi per almeno due anni.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, rigettandoli. Quanto al primo, relativo allo svolgimento dell’udienza, la Corte ha osservato che l’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011 prevede che l’udienza si svolga senza la presenza del pubblico, salvo che l’interessato faccia richiesta di pubblica udienza. Nel caso di specie, il decreto di fissazione conteneva espressamente l’avviso di tale facoltà, ma il proposto non aveva avanzato alcuna richiesta in tal senso, rendendo il motivo manifestamente infondato.

In ordine al motivo concernente il ne bis in idem, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per genericità, rilevando che il ricorrente si era limitato a reiterare le censure già proposte senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello. Il giudice di secondo grado aveva infatti evidenziato che il precedente decreto di rigetto non aveva considerato l’ordinanza di custodia cautelare emessa tre mesi prima per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, e il ricorrente non aveva prodotto il decreto del 2023, pur essendone onerato.

Sul terzo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui, quando il giudice ha adeguatamente motivato la partecipazione del proposto a un’associazione mafiosa e non emergono elementi di segno contrario, la pericolosità si considera attuale senza necessità di una motivazione rafforzata. Nel caso in esame, la Corte di appello aveva correttamente valorizzato l’esistenza di un’ordinanza di custodia cautelare, revocata solo per il venir meno delle esigenze cautelari, senza che fosse stata fornita dimostrazione dell’abbandono del vincolo associativo. La mera circostanza dello svolgimento di un’attività lavorativa non è stata ritenuta incompatibile con la possibile consumazione di futuri reati.

Quanto all’ultimo motivo, la Corte ha precisato che l’obbligo di verifica della persistenza della pericolosità di cui all’art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. n. 159/2011 ricorre solo quando l’esecuzione della sorveglianza speciale sia stata sospesa per la sottoposizione dell’interessato a detenzione, circostanza non chiarita dal ricorrente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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