Operazioni soggettivamente inesistenti per interposizione fittizia di manodopera e credito R&S (Cass. pen. Sez. 3 n. 10278 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l’utilizzo di fatture relative a prestazioni oggettivamente inesistenti, perché diverse da quelle indicate, o soggettivamente inesistenti, perché eseguite in regime di subordinazione dissimulato da contratti d’appalto. La mancanza del requisito dell’innovatività e della effettività dell’attività di ricerca e sviluppo fa configurare il credito d’imposta come inesistente, e non semplicemente non spettante, con conseguente applicabilità dell’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. Il delitto di indebita compensazione si perfeziona con la presentazione dell’ultimo modello F24, e a tale data va ragguagliato il termine di prescrizione, con applicazione della sospensione ex art. 159 cod. pen. I motivi nuovi proposti con memoria nel giudizio di legittimità sono tardivi, se fondati su condotte antecedenti alla sentenza d’appello.

Il Fatto

L’imputato, quale amministratore di una società, era stato condannato in primo grado per i reati di cui agli artt. 2 e 10-quater d.lgs. n. 74/2000, per aver utilizzato nella dichiarazione IVA fatture relative a operazioni inesistenti al fine di conseguire un’indebita detrazione, e per aver compensato un credito d’imposta per ricerca e sviluppo ritenuto inesistente. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di condanna, rigettando i motivi di gravame.

Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la erronea qualificazione delle operazioni come inesistenti, la natura di crediti non spettanti e non inesistenti di quelli compensati, e la maturata prescrizione per alcune delle condotte di indebita compensazione. Con memoria successiva, il ricorrente invocava la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. In relazione al primo motivo, ha rilevato che la Corte d’appello aveva correttamente accertato l’inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni, sulla base di plurimi elementi indiziari: i fornitori non operavano nel settore della ricerca e sviluppo, le imprese individuali non avevano dipendenti né autonomia operativa, i corrispettivi erano determinati con criteri incongrui e la documentazione tecnica era generica. Tali elementi dimostravano la simulazione di una interposizione fittizia di manodopera.

Quanto al secondo motivo, concernente il credito per ricerca e sviluppo, la Corte ha precisato che l’accertata inesistenza dell’attività di ricerca rendeva il credito inesistente, e non meramente non spettante, difettando il fatto materiale generatore del credito. Ha inoltre confermato la configurabilità del concorso tra i due delitti, essendo le condotte ontologicamente e cronologicamente diverse e realizzanti una pluralità di evasioni.

Sulla prescrizione, la Corte ha richiamato il principio per cui il delitto di indebita compensazione si perfeziona con la presentazione dell’ultimo modello F24. Nel caso di specie, essendo stato presentato il 18/12/2017, il termine massimo di sette anni e mezzo, con la sospensione di cui all’art. 159 cod. pen., sarebbe scaduto il 3/3/2027, successivamente alla sentenza impugnata.

Con riferimento ai motivi nuovi, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto l’inammissibilità dei motivi originari si trasmette ai motivi nuovi, e ha rilevato la tardività della richiesta basata su condotte (pagamenti e definizione agevolata) antecedenti alla sentenza d’appello, che avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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