Confisca tributaria e prova del pagamento rateale in executivis (Cass. pen. Sez. 3 n. 15475 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca per reati tributari, l’istituto di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 — che esclude la confisca per la parte del debito che il contribuente si impegna a versare all’erario — presuppone l’effettivo adempimento dell’obbligazione fiscale, secondo l’interpretazione consolidata che subordina gli effetti dell’impegno al mancato pagamento del debito. Ne consegue che, nel procedimento di esecuzione, grava sul condannato l’onere di allegare e provare i versamenti effettuati, indicando date, importi e modalità degli stessi; solo a fronte di tale allegazione sorge per l’autorità giudiziaria il correlativo obbligo di procedere agli accertamenti. La mancata allegazione dei dati relativi ai pagamenti rende legittimo l’ordine di vendita dei beni, non essendo configurabile, in difetto, la regolarità nei versamenti richiesta dalla norma. È altresì processualmente inammissibile, perché nuova, la censura relativa alle modalità di esecuzione della quota in comunione legale non sollevata dinanzi al giudice dell’esecuzione, difettando comunque di interesse in capo al condannato.
Il Fatto
Il Tribunale di Cagliari, quale giudice dell’esecuzione, disponeva la vendita di beni immobili in esecuzione di una confisca ordinata con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, emessa nei confronti del condannato per reati tributari. Il provvedimento era adottato dopo una sospensione dell’esecuzione disposta nel 2020, a seguito della sottoscrizione da parte del condannato di un accordo di conciliazione con l’Agenzia delle Entrate, che prevedeva l’estinzione del debito tramite un piano rateale di sedici versamenti.
Avverso l’ordinanza che disponeva la vendita, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, per non avere il giudice verificato la regolarità dei pagamenti prima di disporre l’esecuzione, e la violazione delle norme sull’esecuzione dei beni in comunione. Con il secondo motivo lamentava la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non avere considerato i versamenti effettuati e un documento attestante un residuo debito di modesta entità.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che la disposizione dell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, nel testo vigente all’epoca dei fatti, subordinava l’operatività della confisca all’evento del mancato pagamento del debito, secondo l’orientamento consolidato di legittimità richiamato nel provvedimento. Pur riconoscendo l’irragionevolezza di una soluzione che limiti la ratio della norma alla sola fase del sequestro, la Corte osserva che l’eventuale estensione alla fase esecutiva non trova riscontro letterale nella disposizione, senza che il tema risulti, tuttavia, dirimente nel caso concreto.
La censura difensiva viene infatti respinta sulla base del mancato assolvimento, da parte del condannato, dell’onere di allegazione dei pagamenti effettuati. La Corte richiama i principi dei giudizi civili di opposizione all’esecuzione, secondo cui l’esecutato opponente è gravato della prova del fatto sopravvenuto che rende ineseguibile il titolo; analogamente, nel procedimento di esecuzione penale, se grava sull’autorità giudiziaria il compito di procedere agli accertamenti, tale dovere sorge solo a fronte di una specifica allegazione dei fatti da parte del condannato, che nella vicenda manca integralmente, non avendo la difesa indicato né la data, né gli importi, né le modalità dei versamenti asseritamente eseguiti.
Quanto alla dedotta violazione delle norme processuali sull’esecuzione dei beni in comunione, la Corte la dichiara inammissibile per essere stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità, oltre a difettare di interesse in capo al condannato, non essendo egli titolare del diritto soggettivo leso dalle modalità esecutive, riferibile alla quota estranea alla procedura intestata all’ex coniuge.
Infine, la Corte valuta non illogico il giudizio di irrilevanza espresso dal Tribunale sull’unico documento prodotto dalla difesa, consistente in un’e-mail di incerta genuinità e provenienza, la cui allegazione al ricorso sarebbe comunque stata necessaria per garantire l’autosufficienza del mezzo di gravame. La decisione impugnata risulta coerente con l’evoluzione della procedura, essendo stata adottata dopo circa cinque anni di sospensione senza che il condannato fornisse alcuna prova dei pagamenti, la cui tracciabilità avrebbe reso agevole la ricostruzione.
La Corte evidenzia la natura pretestuosa delle doglianze relative alla sproporzione tra valore dei beni e debito residuo, rilevando come il valore degli immobili sottoposti a vendita fosse ampiamente inferiore al debito complessivo derivante dall’accordo con l’Agenzia delle Entrate. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, aumentata ai sensi dell’art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.
Nota della Redazione
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